Nuove assunzioni di persone disabili: estese le misure previste in tema di conservazione del posto di lavoro

Con la propria Circolare del 25 luglio 2017, n. 30 l’Inail ha esteso, in via sperimentale, anche alle nuove assunzioni, le misure, già previste con l’adozione del “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”, di cui alla determinazione presidenziale 11 luglio 2016, n. 258, e con l’emanazione della relativa circolare applicativa Inail 30 dicembre 2016, n. 51, in tema di conservazione del posto di lavoro per le persone con disabilità da lavoro.

Nel dettaglio, le disposizioni del Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, e le relative modalità operative, si applicano anche in favore di persone con disabilità da lavoro causata:

  • da un evento infortunistico;
  • o tecnopatico;

tutelato dall’Inail alle quali un datore di lavoro offra una  nuova occupazione per lo svolgimento di un’attività lavorativa, non necessariamente soggetta a obbligo assicurativo Inail.

Occorre, tuttavia, precisare che, parimenti a quanto previsto per la conservazione del posto di lavoro, non rientrano tra i destinatari degli interventi per l’inserimento in nuova occupazione quei soggetti tutelati dall’Inail che non siano direttamente qualificabili come lavoratori, quali per esempio gli studenti e le cosiddette casalinghe.

Sono, inoltre, esclusi i dipendenti delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, assicurati attraverso la speciale gestione per conto dello Stato.

Per quanto attiene al profilo operativo, il datore di lavoro che intende assumere una persona con disabilità da lavoro, oltre a manifestare, alla Sede Inail competente per domicilio del lavoratore, la sua disponibilità a collaborare attivamente con l’Istituto e con il lavoratore all’elaborazione del progetto di inserimento lavorativo, dovrà provvedere a comunicare, tramite il modello allegato alla circolare in esame:

  • la mansione specifica alla quale sarà adibito il lavoratore,
  • la tipologia di contratto che intende attivare,
  • la sua durata,
  • la sede di lavoro e la relativa unità produttiva.

In aggiunta, si evidenzia che presupposto indispensabile per l’elaborazione del progetto è che il disabile sia stato sottoposto a visita medica preventiva in fase preassuntiva da parte del medico competente o dei competenti uffici delle Aziende sanitarie locali (AASSLL) e che in esito a detta visita sia stato formulato, in relazione alla mansione specifica alla quale deve essere adibito il lavoratore, un giudizio di idoneità parziale permanente con prescrizioni o limitazioni, che deve essere acquisito dall’équipe, per il tramite del lavoratore.

Conclusa la predisposizione del progetto personalizzato, si procederà, come indicato descritto nella succitata circolare applicativa n. 51/2016, alle successive fasi di:

  • elaborazione, da parte del datore di lavoro, del Piano esecutivo nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal Regolamento per ciascuna tipologia di intervento;
  • verifica di coerenza del Piano esecutivo con il Progetto di reinserimento lavorativo, da parte dell’équipe multidisciplinare di I livello;
  • verifica amministrativa della rispondenza del Progetto di reinserimento personalizzato e del Piano esecutivo alle disposizioni regolamentari, a cura della Direzione territoriale competente.

Infine, si sottolinea che il datore di lavoro che è stato autorizzato alla realizzazione degli interventi in oggetto, a seguito della stipula del contratto di lavoro, può richiedere l’anticipazione di cui all’articolo 10 del Regolamento, nei limiti e alle condizioni ivi previste e indicate nella succitata circolare applicativa n. 51/2016.

In particolare, ai fini del rimborso sarà necessario che tali costi siano stati sostenuti successivamente al provvedimento di autorizzazione a realizzare gli interventi adottato a seguito della stipula del contratto di lavoro, anche nel caso in cui lo stesso preveda il differimento della prestazione di lavoro.

Tuttavia, qualora il contratto preveda il differimento della prestazione di lavoro a un termine successivo a quello della stipula, il datore di lavoro potrà richiedere all’Inail il rimborso delle spese effettivamente sostenute soltanto al completamento di tutti gli interventi previsti nel provvedimento di autorizzazione.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato