Agricoltura: agevolazione IMU per i coadiuvanti?

I coltivatori diretti sono esenti dalla tassazione IMU per i terreni agricoli. Ma questa esenzione vale anche per i coadiuvanti? La questione è stata oggetto di interpretazioni differenti. Ecco gli ultimi orientamenti della giurisprudenza.

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 12 maggio 2017 n. 11979, ha ritenuto non applicabile l’agevolazione IMU in favore di chi coadiuva il coltivatore diretto nella coltivazione del fondo o nell’esercizio di una delle attività di cui all’art. 2135 c.c.

Essa reputa non applicabile la finzione giuridica, in base alla quale l’area fabbricabile si considera come terreno agricolo se posseduta e condotta da un coltivatore diretto, in quanto “la contribuente, iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti e proprietaria del fondo, non lo conduce direttamente per averlo concesso in locazione al figlio”, rimanendo, altresì irrilevante la qualifica di coadiuvante nell’impresa che conduce il fondo.

La questione dei benefici IMU/ICI per il coadiuvante agricolo è stata oggetto di interpretazioni differenti e si era formato un contrasto interpretativo tra il Dipartimento delle finanze e l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Emilia Romagna. Il problema era la presenza o meno dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma, dato che la normativa IMU/ICI concede benefici ai coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola che “possiedono e conducono” il terreno agricolo.

L’ultima pronuncia in merito è l’ordinanza di cui sopra con cui la Corte di Cassazione ha negato tali benefici, anche se tale orientamento era già palesato in altre pronunce (Cass. Sen.n°10144/2010 e Cass. Sen.4093/2015).

Andando con ordine, lo scorso 23 maggio 2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella nota prot. 20535, ha ritenuto che al coadiuvante agricolo spettino tutte le agevolazioni attribuibili al coltivatore diretto in quanto possiedono tutti i requisiti di natura oggettiva e soggettiva che li rendono idonei all’esenzione.

Si legge infatti nella nota: “In capo al familiare coadiuvante del coltivatore diretto, non solo si riscontra il requisito oggettivo, dal momento che il coadiuvante stesso risulta proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola diretto coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare, ma anche il requisito soggettivo, in quanto il coadiuvante del titolare dell’impresa agricola, che esercita direttamente l’attività agricola, risulta iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda, negli appositi elenchi previdenziali (art. 11 L. n. 9/63)”.

Nel caso di specie quindi sono presenti entrambe le condizioni richieste dalla normativa di riferimento. Vale a dire:

  • il requisito soggettivo del coadiuvante rinveniente dall’iscrizione negli elenchi previdenziali a cui è strettamente subordinata la qualifica di coltivatore diretto;
  • il requisito oggettivo rinveniente dalla conduzione diretta che comunque il coadiuvante assicura in qualità di comproprietario del terreno agricolo coltivato dall’impresa agricola che ne è proprietaria.

Di parere opposto l’ANCI Emilia Romagna, che con la circolare 92 del 30 maggio 2016 ha sottolineato l’assenza di entrambe le condizioni soggettiva ed oggettiva. In particolare la negazione del primo requisito (soggettivo) secondo l’ANCI trova la sua ratio nel fatto che per quanto anche il coadiuvante possa essere iscritto alla stessa forma previdenziale del coltivatore diretto non per questo acquista la qualifica di coltivatore diretto o di IAP.  Anche il cosiddetto requisito oggettivo risulta latente nel caso di specie in considerazione del fatto che nel caso del coadiuvante manca la conduzione diretta del terreno, trattandosi di fondi concessi in comodato o in affitto da parte dell’impresa agricola. È pacifico, si legge, che la conduzione diretta del terreno è condizione imprescindibile per il riconoscimento dell’agevolazione in osservanza a quanto disposto dal previgente art.9 comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992.

L’ordinanza n. 11979 ribalta questo ultimo parere, affermando che un fondo agricolo affinché possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati ai fini agricoli, necessita ai sensi del disposto di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 504/1992, oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche della conduzione diretta da parte del contribuente. Ne deriva che nel caso del coadiuvante del coltivatore diretto non può essergli riconosciuta alcuna agevolazione, mancando il requisito soggettivo espressamente richiesto dalla norma di riferimento; nel caso di specie la coincidenza tra possessore e utilizzatore.”

Sebbene la sentenza sia stata pronunciata in materia di ICI, la legislazione relativa all’IMU risulta del tutto analoga a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 201/2011.

Fabrizio Tortelotti