Al commercialista capita spesso di riscontrare pagamenti effettuati dai propri clienti in contanti, con grande difficoltà di desumere dalla documentazione se tali pagamenti, soprattutto quando presentano un totale pari o superiore ai 3.000 euro, siano stati effettuati in violazione del limite previsto dalla normativa antiriciclaggio. È il caso dei contribuenti gestiti in contabilità semplificata, fiscalmente obbligati alla sola tenuta dei registri Iva. In questo articolo chiariamo quale comportamento deve tenere il professionista e soprattutto in quali casi deve avvenire la segnalazione di infrazione al MEF.
La norma (art. 49, D.Lgs. 90/2017) sulla limitazione all’utilizzo del denaro contante prevede il divieto del “trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro tremila”.
Dalla norma si desume che:
- È irrilevante la causale sottostante: il divieto riguarda quindi qualsiasi operazione oltre la soglia consentita, commerciale o non, effettuata senza avvalersi di intermediari qualificati (banche, poste e altri soggetti simili).
- Con l’espressione soggetti diversi si vuol fare riferimento a entità giuridiche distinte: a titolo esemplificativo trasferimenti tra due società, oppure tra socio e società di cui questi fa parte, tra collaboratore e impresa familiare, tra genitore e figlio.
- L’avverbio complessivamente va riferito al valore da trasferire e riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 3.000 euro, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.
I commercialisti sono destinatari della normativa antiriciclaggio e al successivo art. 51, comma 1, del Dlgs 231/2007 si prevede che: “I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni … ne riferiscono entro trenta giorni al ministero dell’Economia e delle finanze per la contestazione …”
A carico dei professionisti è stata disposta la norma secondo la quale essi sono obbligati a dare comunicazione agli organi competenti quando vengono a conoscenza di infrazioni commesse dai clienti nel trasferimento di denaro contante.
Volendo applicare il principio alla tenuta della contabilità semplificata potrebbe verificarsi che dalle fatture emesse e ricevute consegnate al commercialista emergano incassi o pagamenti in contanti oltre la soglia citata: per esempio su una fattura di acquisto, nella modalità di pagamento, compare la locuzione “Pagata in contanti euro 4.000”. In tal caso, la violazione della norma è evidente e al professionista non resta altro che comunicare l’infrazione al Mef.
Il pagamento in questione potrebbe essere considerato regolare, ai fini della normativa antiriciclaggio, se le parti:
- concordano di versare in contanti 2.999,99 e la restante parte pari a euro 000,01 con modalità tracciabile;
- si avvalgono di un apposito accordo scritto di fornitura di beni e servizi con indicazione del pagamento con rate inferiori al limite, ma complessivamente di ammontare superiore (nel nostro caso 4 rate in contanti da euro 1.000) e delle modalità di pagamento (per esempio pagamento in contanti a 30/60/90/120 gg data fattura). Trattandosi molto spesso di accordi verbali e difficilmente dimostrabili, per sfuggire ad ogni possibilità di contestazione, è opportuno attribuire all’accordo scritto una data certa (registrazione Agenzia Entrate, scambio di raccomandate o via pec);
- in alternativa, l’unica strada possibile è quella di effettuare i pagamenti con modalità tracciabile.
Ad ogni modo, va tenuto presente, in base a una interpretazione letterale della norma, che il professionista è tenuto a comunicare le infrazioni quando ne viene a conoscenza in relazione ai suoi compiti di servizio e nei limiti delle sue attribuzioni. Ad esempio, se il professionista viene incaricato di predisporre il bilancio di esercizio, la comunicazione delle eventuali infrazioni avverrà nei limiti dell’incarico sottoscritto tra le parti. Se le modalità di svolgimento dell’incarico prevedono la consegna al professionista incaricato del bilancio di verifica unitamente al libro dei beni ammortizzabili e l’ulteriore documentazione necessaria alla redazione del bilancio, appare difficile ipotizzare che il professionista venga in possesso di documentazione da cui potrà essere riscontrata la violazione all’uso del denaro contante. In tali circostanze, infatti, non gli vengono consegnati, ad esempio, la prima nota, né gli estratti conto bancari. In questi casi occorre prestare attenzione alla lettera di incarico che circoscrive il perimetro dell’attività svolta dal professionista unitamente alle modalità d svolgimento.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN