Cessione d’azienda e debiti verso fornitori

“Basta, non ce la faccio più! Vendo tutto.” A causa delle crescenti difficoltà delle imprese legate all’attuale crisi economica, negli ultimi anni ho sentito spesso molti imprenditori pronunciare questa frase. Ma chi risponde dei debiti verso i fornitori in caso di trasferimento d’azienda? Come stanno veramente le cose?

Attraverso la cessione di azienda o di ramo d’azienda, viene trasferita la titolarità di un complesso di beni aziendali e relativi debiti e crediti da un soggetto ad un altro. Questo tipo di operazione straordinaria, però, non è un’operazione neutra, ma produce particolari conseguenze per quanto concerne la responsabilità per i debiti pregressi.

Qual è la regola generale per i debiti verso i fornitori in caso di trasferimento d’azienda?  A regolare tutto ci pensa il codice civile che, con l’articolo 2560, si occupa dei rapporti esterni fra i contraenti ed i creditori aziendali, mentre non viene stabilito nulla con riferimento ai rapporti interni fra cedente e cessionario, i quali pertanto nel contratto possono liberamente disporre della sorte dei debiti aziendali nell’esercizio dell’autonomia contrattuale.

In particolare, l’articolo 2560 del codice civile stabilisce che l’alienante non è liberato nei confronti dei creditori, salvo che costoro acconsentano, e l’acquirente risponde dei debiti che risultino dai libri contabili obbligatori.

Come si evince da un’attenta lettura dell’articolo 2560 quindi, purché vi sia la responsabilità anche dell’acquirente dell’azienda, è necessario che i debiti risultino dai libri contabili, non essendo sufficiente la prova che l’esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell’acquirente.

L’inesistenza dei debiti dai libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione (anche alla non obbligatorietà dei libri contabili stessi), rende impossibile l’elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’azienda. Se i debiti non sono stati trascritti, l’acquirente non è responsabile solidalmente.

La responsabilità solidale dell’acquirente produce effetti solo nei rapporti esterni con i creditori. Questo significa che, anche quando i debiti non vengono ceduti, se il cedente non paga, ne risponde l’acquirente come garante, salvo il diritto per quest’ultimo di richiedere al cedente il rimborso.

Con il trasferimento d’azienda, quindi, il cedente non viene liberato dai debiti, ma rimane obbligato insieme all’acquirente; in questo modo, il trasferimento d’azienda crea un vincolo di solidarietà tra alienante ed acquirente dell’azienda.

L’articolo 2560 del codice civile trova applicazione anche nel caso in cui l’oggetto della cessione sia solo un ramo dell’intera azienda. In tal caso, il cessionario risponde solo dei debiti che dalle scritture contabili risultano riferiti al ramo d’azienda a lui trasferito.

Inoltre, in caso di cessione di ramo d’azienda, l’acquirente risponde dei debiti che trovano riscontro nelle scritture contabili del cedente nel limite della proporzione esistente fra l’intera azienda ed il ramo acquistato. Pertanto, il credito del fornitore non può che proporzionarsi al valore della parte di azienda ceduta.

Infatti, viene ritenuto che il ramo d’azienda è inteso come un complesso organizzato di beni strutturato con una autonoma attività produttiva funzionalmente preesistente e quindi qualificabile come azienda commerciale. Secondo le norme del codice civile (articolo 2560) l’acquirente di quel ramo deve rispondere solo dei debiti inerenti a quella parte di azienda ceduta.

La regola prevista dall’articolo 2560 del codice civile è applicabile anche nell’ipotesi in cui l’azienda o il ramo d’azienda venga, anziché ceduta con compravendita, conferita in una società.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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