Controlli sul modello 730: come rispondere alle irregolarità riscontrate dall’Agenzia delle Entrate?

Dopo la presentazione del modello 730, l’Agenzia delle Entrate inizia la sua attività di controllo al fine di verificare i dati comunicati dai contribuenti. Cerchiamo di comprendere quali passi occorre seguire nel caso si riceva una comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Va ricordato innanzitutto che esistono due specifiche tipologie di controlli sulle dichiarazioni:

  • automatizzati: tale procedura sottopone a controllo gli elementi già in possesso dell’Erario;
  • formali: tale procedura ha come obiettivo quello di verificare la corrispondenza tra i dati inseriti nella dichiarazione e i documenti che ne attestano la relativa correttezza (es. spese mediche, ristrutturazioni edilizie ecc.)

Controlli automatizzati: le istruzioni

Nel caso dei controlli automatizzati, le dichiarazioni sono sottoposte a una verifica che non ha per oggetto valutazioni di merito in quanto (tale verifica) è strumentale all’esattezza numerica dei calcoli effettuati nella dichiarazione.

Schematizzando, il procedimento che scaturisce dal controllo automatizzato può essere così riepilogato:

  • liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi;
  • invio della comunicazione bonaria al contribuente;
  • contraddittorio tra Agenzia delle Entrate e contribuente (eventuale);
  • pagamento o iscrizione a ruolo delle somme risultanti dall’avviso bonario;
  • notifica della cartella di pagamento.

Le attività svolte dall’Erario e relative al controllo automatizzato interessano tutti i contribuenti e possono generare una comunicazione di regolarità o, in presenza di errori, di irregolarità. L’esito è comunicato direttamente presso il domicilio fiscale del contribuente e, nel caso di irregolarità, l’avviso contiene già il modello F24 precompilato.

Dal giorno della comunicazione dell’avviso, il contribuente che ha accettato le criticità sollevate dall’Agenzia delle Entrate ha 30 giorni a disposizione per pagare l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinaria (prevista nella misura del 30% dell’importo dovuto). Il pagamento è eseguito tramite modello F24 con i codici tributo individuabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Al contrario, qualora il contribuente riscontri errori nell’avviso notificato dall’Agenzia delle Entrate, può contestarli:

  • rivolgendosi presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, purché presenti adeguata documentazione a supporto;
  • chiamando i Centri di assistenza (numero: 848800444) e inoltrando i propri giustificativi;
  • accedendo online al servizio Civis, canale telematico a disposizione dei contribuenti.

Si ricorda infine che, qualora il contribuente abbia presentato la propria dichiarazione tramite un intermediario (Caf o professionista abilitati), l’avviso di irregolarità viene notificato a quest’ultimo attraverso il canale Entratel a condizione che:

  • il contribuente abbia conferito l’incarico all’intermediario;
  • l’intermediario lo abbia accettato.

In quest’ultimo caso, l’intermediario dovrà informare il contribuente dell’esito della procedura entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (non rileva la data in cui l’intermediario ha provveduto allo scarico dell’invito) e il contribuente dovrà provvedere al pagamento entro i successivi 30 giorni dalla notifica della comunicazione.

Controlli formali: le istruzioni

Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate può effettuare la relativa attività di ispezione anche a carattere formale.

Trattasi, in altri termini, di un’attività amministrativa attraverso la quale l’Agenzia delle Entrate può richiedere l’esibizione della totalità dei documenti (o parte di essi a giustificazione di determinati campi della dichiarazione) che il contribuente o l’intermediario ha utilizzato per la predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Il procedimento può quindi essere così schematizzato:

  • richiesta dei documenti e controllo formale della dichiarazione;
  • invio della comunicazione bonaria;
  • eventuale contraddittorio tra Agenzia delle Entrate e contribuente (o intermediario);
  • iscrizione a ruolo delle somme da versare;
  • notifica della cartella di pagamento.

A differenza dei controlli automatizzati, l’attività in esame non riguarda la totalità dei contribuenti poiché è circoscritta ai contribuenti selezionati sulla base di criteri fissati dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973.

Si ricorda che per l’eventuale contestazione della comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate, sarà necessario rivolgersi all’ufficio di competenza, nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione.

Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate notifichi l’avviso per errori riscontrati nella dichiarazione, la sanzione ordinaria del 30% è ridotta a 2/3 se versata entro 30 giorni dalla relativa notifica.

Trascorso il trentesimo giorno, l’Agenzia delle Entrate avvierà l’ordinario procedimento di riscossione addebitando la relativa sanzione calcolata, stavolta, in misura piena (cioè il 30% dell’imposta oggetto di contestazione).

Analogamente a quanto previsto per le comunicazioni automatizzate, è possibile effettuare (l’eventuale) pagamento nei termini e nei modi sopra ricordati per le liquidazioni automatizzate ovvero, qualora si riscontrino degli errori nella comunicazione ricevuta dall’Amministrazione finanziaria, contestarli:

  • rivolgendosi presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, purché presenti adeguata documentazione a supporto;
  • chiamando i Centri di assistenza (numero: 848800444) e inoltrando i propri giustificativi;
  • accedendo online al servizio Civis, canale telematico a disposizione dei contribuenti.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN