Una delle principali novità introdotte dal decreto fiscale 148/2017 (articolo 1, comma 1) dispone che i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, ma non hanno saldato in tutto o in parte le prime due rate, possono mettersi in regola entro il 30 novembre 2017.
In tal modo, si consente ai contribuenti interessati di rimettersi in regola e di non perdere i benefici previsti dalla rottamazione, semplicemente saldando le rate scadute previste dal piano di rateizzazione della definizione agevolata.
Infatti, i contribuenti che avevano già aderito alla “rottamazione delle cartelle” ma non sono riusciti a saldare o hanno pagato in modo incompleto le prime due rate (le scadenze erano fissate al 31 luglio 2017 per la prima o unica rata e al 2 ottobre 2017 per la rata successiva) potranno pagare le rate non versate senza l’aggiunta di sanzioni o ulteriori interessi.
Rimane invariata la scadenza della rata di novembre 2017, che deve essere pagata entro il giorno 30.
Per effettuare il pagamento è possibile utilizzare i bollettini RAV ricevuti dall’Agente della riscossione nella comunicazione di avvenuta adesione.
Per effetto dello slittamento al 30 novembre della scadenza della prima e della seconda rata, i contribuenti che non avevano rispettato i termini originari non saranno più considerati “decaduti”, come inizialmente previsto dal D.L. 193/2016.
Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un pagamento parziale di una o due rate, potrà versare la differenza (saldo) entro il 30 novembre.
Così come dispongono anche le FAQ pubblicate sul sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 26.10.2017, con il versamento del totale complessivo delle rate scadute e dell’eventuale terza rata previste dalla legge (D. L n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016) entro la scadenza di fine novembre, i contribuenti saranno considerati in regola con i pagamenti per l’anno 2017 e quindi rientreranno regolarmente nella procedura di definizione agevolata e non dovranno compiere ulteriori adempimenti (quindi non è necessario comunicare l’intenzione di essere riammessi alla rottamazione all’agente della riscossione).
Per non perdere i benefici previsti, inoltre, dovranno essere rispettate le altre eventuali scadenze indicate nel piano di rateizzazione scelto dal contribuente al momento dell’adesione alla definizione agevolata (Modello DA-1) ossia la quarta rata fissata alla scadenza del 30 aprile 2018 e la quinta rata fissata alla scadenza del 30 settembre 2018, restando validi anche i bollettini relativi a queste ultime rate richieste nell’istanza di adesione alla definizione agevolata (Modello DA-1).
Le modalità di pagamento sono le seguenti:
- sportelli bancari e uffici postali, presentando all’operatore il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione;
- internet banking, collegandosi al sito della propria banca per utilizzare il servizio per il pagamento dei RAV (è sufficiente inserire il numero del bollettino RAV e l’importo da pagare, non è obbligatorio indicare la causale);
- sportelli bancomat (Atm) abilitati, utilizzando la propria tessera bancomat e accedendo al servizio per il pagamento dei RAV;
- tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, punti vendita Sisal e Lottomatica (in tal caso, il contribuente deve presentare il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione e il rivenditore provvederà a effettuare il pagamento);
- sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione (il contribuente non deve necessariamente presentare il bollettino RAV, ma può richiedere di pagare indicando anche solo il proprio codice fiscale. L’operatore di sportello provvederà a effettuare il pagamento);
- sito Agenzia delle entrate-Riscossione e App Equiclick (il contribuente può pagare il bollettino RAV collegandosi alla sezione pagamenti del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, inserendo il proprio codice fiscale, il codice RAV e l’importo dovuto);
- compensazione con i crediti commerciali “certificati” nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Fabrizio Tortelotti