Come noto, è stata disposta l’estensione della prestazione di sostegno al reddito, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche per gli eventi di disoccupazione che si verifichino a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017. In ragione di tale estensione, l’Inps ha provveduto a fornire le istruzioni operative riguardanti le istanze per il godimento dell’indennità mensile di disoccupazione.
L’indennità DIS-COLL può essere richiesta da tutti i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, in possesso dei seguenti requisiti:
- sono iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS (tenendo conto dell’aliquota applicata);
- non pensionati;
- privi di partita IVA (cessata) al momento della presentazione della domanda;
- hanno perduto involontariamente la propria occupazione;
- anche se cessati presso le Pubbliche Amministrazioni;
- sono, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione (art. 19, comma 1, D.lgs 150/2015);
- possono far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).
Base per il calcolo dell’indennità è il reddito medio mensile annuo, derivante dal rapporto tra reddito imponibile ai fini previdenziali e il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi.
Si precisa, inoltre, che in ogni caso l’indennità non può superare l’importo mensile di 1.300,00 euro per l’anno 2017 e si riduce in misura pari al 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (vale a dire dal 91° giorno di fruizione della prestazione).
Per fruire dell’indennità DIS-COLL, i collaboratori devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione. Per gli eventi decorsi dal 1° gennaio i termini si computano dalla data di pubblicazione della Circolare Inps 89/2017.
L’erogazione della prestazione avviene mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento e non può superare i sei mesi di fruizione. Inoltre, sono esclusi dalla durata i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL e non sono riconosciuti i contributi figurativi per i periodi di fruizione.
Condizioni necessarie per la sua erogazione sono la permanenza dello stato di disoccupazione, la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e la partecipazione ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’Impiego.
Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
- titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL. (cfr Circolare Inps n. 138/2011).
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato