Tempi duri per gli utilizzatori dei modelli F24 come bancomat. La manovra di bilancio per il 2018 in corso di discussione contiene una novità di notevole interesse sulle modalità per compensare i crediti tramite modello F24 che condizionerà notevolmente gli operatori economici e i loro consulenti.
Nella bozza del disegno di legge viene stabilito testualmente che “l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo del credito”.
Secondo tale proposta di legge i modelli F24 che espongono crediti in compensazione subiranno un ulteriore controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate con l’obiettivo di intercettare preventivamente eventuali irregolarità, evitando di intraprendere successive azioni di recupero dall’esito incerto. Il controllo mira a controllare proprio l’aspetto relativo alla compensazione e si prevede un periodo di sospensione del modello di versamento per una durata massima di 30 giorni al termine del quale, se l’esito è positivo, il modello F24 si considera correttamente presentato e le compensazioni ed i versamenti in esso contenuti regolarmente effettuati. In caso di esito negativo, il modello F24 viene rigettato e le operazioni si considerano non effettuate.
Uno degli aspetti più delicati è costituito dall’ambito applicativo dei nuovi controlli, in quanto si demanda a un provvedimento successivo a cura delle Entrate il compito di stabilire i criteri e le modalità di attuazione. Con quel provvedimento si dovrà definire il contenuto della locuzione “profili di rischio” delle posizioni in relazione alle quali sarà possibile per le Entrate disporre il blocco della compensazione e quindi l’annullamento dell’F24. Si auspica l’individuazione di criteri oggettivi e meno discrezionali possibili in modo da evitare che il contribuente possa trovarsi di fronte a un omesso versamento con tutte le conseguenze del caso. Il provvedimento dovrà anche chiarire il perimetro di applicazione della disposizione in relazione ai crediti certificati dal visto di conformità apposto da un professionista abilitato. Si auspica che il visto di conformità sulla dichiarazione da cui scaturisce il credito sia sufficiente a superare il blocco preventivo.
Uno degli ambiti di probabile applicazione dell’ulteriore controllo dei modelli F24 sarà quello dei versamenti attraverso il meccanismo dell’accollo tributario (art. 8, comma 2, L. n. 212/2000). Si tratta di un meccanismo che ha ingenerato numerosi contenziosi per via dei crediti inesistenti utilizzati. In pratica, un soggetto cede il debito tributario a un altro soggetto che provvede al versamento tramite compensazione con propri crediti. Tali deleghe vengono segnalate tramite codice 62, che identifica la circostanza di un versamento che interessa posizioni di terzi a seguito di accollo (con indicazione in delega degli identificativi dei soggetti coinvolti).
Se la norma dovesse essere introdotta il contribuente che presenta il modello F24 esponendo dei crediti in compensazione si troverà di fronte i seguenti scenari:
- L’Agenzia, ritenendo che la delega presenti “profili di rischio”, sospende l’esecuzione per un massimo di 30 giorni al termine dei quali gli esiti potranno essere di:
- diniego all’utilizzo del credito con la conseguenza che la delega si considera come non presentata. I tributi a debito, che sono stati compensati, risultano non pagati, ed il credito esposto in compensazione risulta non utilizzato;
- approvazione espressa della compensazione. In tal caso i tributi risultano pagati ed i crediti utilizzati dalla data di presentazione della delega;
- approvazione tacita della compensazione. La mancata risposta nei 30 giorni dovrà essere intesa nel senso dell’accoglimento della richiesta di compensazione.
- L’agenzia convalida il modello F24 non avendo riscontrato particolari ipotesi di rischio oppure il credito esposto in compensazione scaturisce da una dichiarazione garantita dal visto di conformità.
La norma in corso di approvazione renderà più difficoltosa la possibilità di effettuare le compensazioni e si inserirà in un contesto normativo che restringe i margini operativi per i contribuenti. Il provvedimento più recente è stato il D.L. 50/2017, che ha fissato, a decorrere dal 24 aprile 2017, una soglia massima di utilizzo svincolata dall’apposizione del visto di conformità pari a euro 5.000, da considerarsi in relazione a ciascun credito per tributo vantato. Così come, andando a ritroso nel tempo, per effettuare le compensazioni, a prescindere dall’importo, i contribuenti devono necessariamente utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN