In arrivo la rottamazione bis

Il decreto legge n. 148/2017 collegato alla legge di Bilancio 2018 riapre i termini per la rottamazione della cartelle di pagamento. Cosa prevede la normativa? E quali sono i nuovi termini per aderire e per versare quanto dovuto al Fisco?

In buona sostanza, il decreto fiscale amplia i termini per aderire alla rottamazione e per effettuare i pagamenti, consentendo di rottamare i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, riammettendo anche quei contribuenti che non avevano rottamato i ruoli consegnati all’agente della riscossione tra il 2000 ed il 2016 perché ritardatari o esclusi.

Vediamo in sintesi le principali novità della “rottamazione bis” previste dal decreto fiscale.

Nuova rottamazione

Per quanto concerne la riapertura dei termini per aderire alla rottamazione per i carichi dal 2000 al 2016, i contribuenti che non avevano aderito alla vecchia rottamazione delle cartelle, avranno tempo fino al 15 maggio 2018 per presentare istanza di adesione all’agente della riscossione.

Entro la data del 30 settembre 2018, l’agente della riscossione è tenuto a comunicare ai contribuenti gli importi dovuti per la definizione dei carichi pendenti. Il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire fino ad un massimo di tre rate con scadenza nei mesi di ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Riammissione dei ritardatari

I contribuenti che avevano aderito alla rottamazione ma che non avevano versato, o versato tardivamente o solo parzialmente le rate precedenti, con la nuova rottamazione possono ora regolarizzare la loro situazione, versando prima quanto dovuto della precedente rottamazione. Il nuovo istituto prevede infatti la possibilità di riammettere i ritardatari che si regolarizzano.

In pratica, la nuova rottamazione concede una sorta di sanatoria per chi aveva aderito alla prima rottamazione ma che, per mancanza di liquidità o altre ragioni, non ha potuto rispettare le scadenze.

Esclusi dalla prima rottamazione

I contribuenti che non erano stati ammessi alla vecchia rottamazione perché non avevano versato le rate in scadenza alla data del 31 dicembre 2016 dovute sulla base di piani di rateizzazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 hanno adesso la possibilità di presentare una nuova istanza per richiedere la rottamazione delle cartelle.

A questo punto, ricevuta l’istanza di adesione, l’agente della riscossione comunica ai contribuenti l’importo complessivo delle rate scadute e non versate alla data del 31 dicembre 2016.  Tali importi devono essere versati entro la data del 31 luglio 2018 e il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme determina l’esclusione dalla rottamazione.

Viene fissata invece alla data del 1° ottobre 2018 (il 30 settembre cade di domenica) la definizione della rottamazione da parte dell’agente della riscossione con la comunicazione delle somme dovute e delle rate che scadono nei mesi di ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Ricordiamo che restano esclusi dalla rottamazione dei ruoli tutti quei contribuenti con carichi recanti le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, le sanzioni per le violazioni al Codice della strada, le risorse proprie tradizionali, l’Iva riscossa all’importazione, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

Non cambiano invece i costi per l’adesione alla rottamazione. Il “prezzo da pagare” resta identico a quello della vecchia rottamazione, così come identica resta la scontistica che sarà applicata sulle sanzioni e sugli interessi. A questo punto non ci resta che attendere la conversione del decreto fiscale con le modifiche apportate ed il calendario definitivo.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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