L’Inail fornisce le prime istruzioni operative per il corretto assolvimento degli obblighi assicurativi e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nei casi di rapporto di lavoro qualificabile come smart working. Ecco i dettagli.
Il lavoro agile, introdotto nel nostro ordinamento con Legge del 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2017, n. 135, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, intende promuovere quelle modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, senza dover necessariamente ricorrere a precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.
Attraverso il provvedimento in oggetto, dunque, l’Inail specifica che lo svolgimento della prestazione di lavoro agile, inteso quale modalità flessibile di lavoro subordinato rispetto all’orario e al luogo della prestazione lavorativa, non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4, n. 1) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Pertanto, in accordo con la previsione dell’articolo 4 del D.P.R. n. 1124/1965, che definisce il concetto di lavorazione agli effetti del corretto riferimento tariffario, l’analisi della lavorazione eseguita in modalità di lavoro agile:
- non differisce da quella normalmente compiuta in ambito aziendale, ai fini della riconduzione al corretto riferimento classificativo da adottare;
- coerentemente con la previsione della norma, alla stregua della quale la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa segue quella cui viene ricondotta la medesima lavorazione svolta in azienda.
Con particolare riferimento alla tutela infortunistica, invece, l’articolo 23, comma 3, della L. n. 81/2015 estende la tutela assicurativa Inail al lavoratore “agile”, anche in caso di infortunio occorso durante il normale precorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione.
La fattispecie dell’infortunio in itinere, infatti, viene riconosciuta solo quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
In tale ambito, i lavoratori “agili”:
- devono essere assicurati all’Inail se, per lo svolgimento della loro attività, sono esposti alle fonti di rischio previste dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (es. rischio elettrico connesso all’uso di macchine d’ufficio);
- una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, sono assicurati, applicando i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori, col solo limite del rischio elettivo.
Ne deriva che:
- gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa;
- gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali sono tutelati quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
Poste le suddette premesse, l’Istituto chiarisce che i datori di lavoro, privati o pubblici non statali:
- non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile che non determinano una variazione del rischio;
- qualora non abbiano in essere un rapporto assicurativo con l’Istituto, devono produrre apposita denuncia di esercizio, tramite i servizi on line disponibili sul portale dell’Istituto, per assicurare i lavoratori dipendenti ivi compresi quelli svolgenti le attività in modalità agile.
A tal fine, a partire dal 15 novembre 2017 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it) sarà disponibile un apposito modello per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato