ReI (ex SIA): cosa cambia e quando presentare la domanda

Il 31 ottobre 2017 si è definitivamente conclusa la possibilità di presentare le domande SIA (sostegno all’inclusione attiva) e, a partire dal 1° dicembre, prenderà il via il Reddito di Inclusione (ReI) un nuovo strumento di misura per il contrasto alla povertà. Vediamo di cosa si tratta.

Il progetto del ReI si suddivide in due fasi:

  • la prima data da un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta ReI);
  • la seconda che prevede un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

Potranno accedere al ReI le famiglie che rispettino determinati requisiti.

Requisiti economici: i beneficiari sono individuati anche sulla base dell’ISEE e delle sue componenti reddituali e patrimoniali. Per accedere al ReI, infatti, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

  • un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro;
  • un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore a 3 mila euro;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

Requisiti di residenza e soggiorno: possono fare richiesta del ReI

  • Cittadini italiani
  • Cittadini comunitari
  • Familiari di cittadini italiani o comunitari, non aventi la cittadinanza in uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente
  • Cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
  • Titolari di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria).

Requisiti familiari: nell’erogazione del reddito di inclusione sociale verrà data la precedenza alle famiglie con figli minorenni o disabili, donne in gravidanza e disoccupati con età superiore ai 55 anni.

Altri requisiti: nessun componente del nucleo deve:

  • percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o di altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
  • possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • possedere navi e imbarcazioni da diporto (art.3, c.1, d.l.gs. 171/2005).

La domanda va presentata dall’interessato o da un componente del nucleo familiare presso i punti per l’accesso al ReI che verranno identificati dai Comuni/Ambiti territoriali.

Il Comune raccoglie la domanda, verificandone i requisiti di cittadinanza e residenza, e la invia all’Inps entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione.

L’Inps, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso degli ulteriori requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio.

Il versamento del beneficio viene erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica, Carta ReI, che potrà essere utilizzata, esclusivamente dal titolare, per prelevare contante entro un certo limite, pagare bollette elettriche e gas, effettuare acquisti in tutti supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard ecc.

La seconda fase consiste nel “Progetto di attivazione sociale e lavorativa”.

In unione con gli Ambiti territoriali, i Comuni dovranno avviare Progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, che vengono costruiti insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione finalizzata a identificarne i reali bisogni, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, nonché dell’eventuale presenza di fattori ambientali e di sostegno.

La valutazione è organizzata in un’analisi preliminare (da svolgere entro 1 mese dalla richiesta del ReI), rivolta a tutti i beneficiari, e in un quadro di analisi approfondito, qualora la condizione del nucleo familiare sia più complessa.

Se in fase di analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è prioritariamente connessa alla mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito dal Patto di servizio o dal programma di ricerca intensiva di occupazione (previsti dal D.lgs. 150/2015, art. 20).

Il Progetto dovrà essere sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare.

Cosa succede a coloro i quali già usufruiscono del SIA?

A chi è stato riconosciuto il SIA nell’anno 2017 continuerà a essere concesso il relativo beneficio economico, per tutta la durata e secondo le modalità previste.

I beneficiari del SIA saranno inoltre abilitati, a partire dal 1° gennaio 2018, ai prelievi di contante entro il limite previsto per il ReI (240 euro al mese):

  • se i beneficiari del SIA soddisfano anche i requisiti per accedere alla nuova misura, potranno richiedere la trasformazione del SIA in ReI. In ogni caso verrà garantita la fruizione del beneficio maggiore;
  • coloro che già beneficiano del SIA e non intendono passare al ReI, alla scadenza del SIA possono comunque richiedere l’accesso al ReI, se in possesso dei requisiti;
  • coloro che hanno finito di usufruire del SIA con il bimestre settembre/ottobre 2017 e che risultano avere i requisiti per accedere al ReI riceveranno il beneficio anche nel bimestre novembre/dicembre, al fine di non interrompere il beneficio.

Giulia Breda – Centro Studi CGN