Il 5 gennaio 2013 è entrata in vigore la L. 224/2012 che ha modificato la L. 122/92 (disciplina degli autoriparatori), introducendo la sezione meccatronica in sostituzione delle precedenti sezioni di meccanica-motoristica ed elettrauto, che sono state soppresse. A seguito delle modifiche introdotte, entro il 5 gennaio 2018 la figura del meccanico e dell’elettrauto dovranno quindi confluire in un’unica figura professionale, pena la sospensione dell’attività. Vediamo quali sono i soggetti interessati a questa comunicazione e come devono procedere.
La normativa di partenza è la legge 5 febbraio 1992 n. 122 recante “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”, la quale fa rientrare tra le attività di autoriparazione “tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi”.
L’attività di autoriparatore può essere esercitata soltanto dalle imprese in possesso dei requisiti morali e professionali individuati dalla legge n. 122/1992 che hanno presentato alla Camera di Commercio della provincia di attività un’apposita SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).
La succitata legge 11 dicembre 2012 n. 224 ha stabilito nuove disposizioni in materia di attività di autoriparazione, sostituendo il comma 3 dell’art. 1 della L. 122/1992 deliberando che: “l’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di meccatronica, carrozzeria, gommista”.
Questa nuova formulazione dell’articolo implica che meccatronica incorpori le attività di meccanica/motoristica ed elettrauto; non è pertanto più possibile presentare dal 5 gennaio 2013 una segnalazione di inizio attività per meccanica/motoristica e/o per elettrauto ma soltanto per meccatronica.
Per poter esercitare tale attività è necessario dimostrare che il titolare, il legale rappresentante o il responsabile tecnico sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per lo svolgimento dell’attività di meccatronica.
A questo punto chi rientra nelle casistiche ai punti 1 e 2 di cui sopra come può mettersi in regola ed effettuare la comunicazione evitando la cancellazione dal Registro imprese per perdita dei requisiti?
Prima di tutto è necessario verificare le istruzioni presenti sul sito internet della Camera di Commercio destinataria, in quanto vi è una certa discrezionalità circa la modalità per effettuare l’adempimento.
In linea generale, è necessario compilare una pratica di Comunicazione Unica in cui allegare un modello predisposto dallo stesso registro imprese (si tratta generalmente di un modulo di autocertificazione in cui si attesta il possesso dei requisiti esplicitamente richiesti dalla normativa) scaricabile dal sito della Camera di commercio.
Elena Fanari – Centro Studi CGN