Il nuovo Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2018 esamina alcune disposizioni in materia di spesometro, modificando scadenze e applicazione delle sanzioni. Di seguito un rapido excursus delle novità.
Sanzioni
Le sanzioni previste in caso di mancato o errato invio dei dati sono le seguenti:
- la sanzione da 250 a 2.000 euro in caso di omissione di ogni comunicazione;
- la sanzione di 2 euro per ogni fattura non comunicata con un limite massimo di 1.000 euro.
Il D.L. 148/2017, all’art.1-ter c.1, prevede la disapplicazione di tali sanzioni, sempre che le comunicazioni del primo semestre 2017 vengano inviate entro e non oltre il prossimo 28 febbraio 2018.
Le sanzioni sono ridotte alla metà se i dati vengono trasmessi entro i 15 gg. successivi alla scadenza per i soggetti hanno optato per la fatturazione elettronica tramite lo SdI (regime opzionale) – c. 2-bis.
Scadenze
Il medesimo Decreto rinnova le scadenze per l’invio dei dati.
È consentito, infatti, come citato dal c.2 dell’art.1-ter l’invio semestrale all’Agenzia, con contestuale riduzione dei dati da inviare. Secondo quanto stabilito per le fatture superiori alla soglia dei 300 euro, vanno comunicati:
- la partita Iva del cedente e del cessionario, ovvero il codice fiscale per i cessionari privati;
- la base imponibile;
- l’aliquota Iva applicata;
- l’Iva;
- la tipologia dell’operazione ai fini Iva se non vi è imposta.
Per le fatture al di sotto della soglia dei 300 euro registrate cumulativamente è possibile trasmettere il documento riepilogativo con l’indicazione di:
- ammontare complessivo imponibile, distinto per aliquota Iva;
- partita Iva del cedente e del cessionario;
- data e numero del documento riepilogativo.
Esoneri
Risultano esonerati dell’invio della comunicazione, secondo l’art.1-ter:
- le amministrazioni pubbliche (comma 3);
- i produttori agricoli esonerati dall’Iva (comma 4); trattasi dei produttori situati in zone montane con un volume d’affari inferiore a 7.000 euro costituito per almeno 2/3 dalla cessione di prodotti agricoli.
Rita Martin – Centro Studi CGN