Anche per lo spesometro novità in arrivo: scadenze e sanzioni

Il nuovo Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2018 esamina alcune disposizioni in materia di spesometro, modificando scadenze e applicazione delle sanzioni. Di seguito un rapido excursus delle novità.

Sanzioni

Le sanzioni previste in caso di mancato o errato invio dei dati sono le seguenti:

  • la sanzione da 250 a 2.000 euro in caso di omissione di ogni comunicazione;
  • la sanzione di 2 euro per ogni fattura non comunicata con un limite massimo di 1.000 euro.

Il D.L. 148/2017, all’art.1-ter c.1, prevede la disapplicazione di tali sanzioni, sempre che le comunicazioni del primo semestre 2017 vengano inviate entro e non oltre il prossimo 28 febbraio 2018.

Le sanzioni sono ridotte alla metà se i dati vengono trasmessi entro i 15 gg. successivi alla scadenza per i soggetti hanno optato per la fatturazione elettronica tramite lo SdI (regime opzionale) – c. 2-bis.

Scadenze

Il medesimo Decreto rinnova le scadenze per l’invio dei dati.

È consentito, infatti, come citato dal c.2 dell’art.1-ter l’invio semestrale all’Agenzia, con contestuale riduzione dei dati da inviare. Secondo quanto stabilito per le fatture superiori alla soglia dei 300 euro, vanno comunicati:

  • la partita Iva del cedente e del cessionario, ovvero il codice fiscale per i cessionari privati;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota Iva applicata;
  • l’Iva;
  • la tipologia dell’operazione ai fini Iva se non vi è imposta.

Per le fatture al di sotto della soglia dei 300 euro registrate cumulativamente è possibile trasmettere il documento riepilogativo con l’indicazione di:

  • ammontare complessivo imponibile, distinto per aliquota Iva;
  • partita Iva del cedente e del cessionario;
  • data e numero del documento riepilogativo.

Esoneri

Risultano esonerati dell’invio della comunicazione, secondo l’art.1-ter:

  • le amministrazioni pubbliche (comma 3);
  • i produttori agricoli esonerati dall’Iva (comma 4); trattasi dei produttori situati in zone montane con un volume d’affari inferiore a 7.000 euro costituito per almeno 2/3 dalla cessione di prodotti agricoli.

Rita Martin – Centro Studi CGN