Apparecchio Tv: comunicazione di non detenzione già a dicembre

Con un Comunicato Stampa dello scorso 16 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ricorda la scadenza del 31 gennaio per l’invio della comunicazione relativa alla detenzione di apparecchi Tv da parte dei contribuenti. La comunicazione va effettuata tramite l’invio di una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, che l’Agenzia rende disponibile online.

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la presunzione per il cittadino di detenzione dell’apparecchio Tv correlato alla presenza di un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica, prevedendo per tali soggetti che il pagamento del canone per uso privato avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.

Coloro che non possiedono l’apparecchio Tv devono presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate nella quale attestano che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio Tv.

Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e della Rai www.canone.rai.it.

L’invio può essere effettuato direttamente dal contribuente, tramite Fisconline o Entratel, nel caso in cui si avvalga di un intermediario abilitato. È possibile tuttavia la presentazione del modello, unitamente a un documento di riconoscimento in corso di validità, a mezzo raccomandata senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti Tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.

La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale e va presentata ogni anno se ne ricorrono i presupposti. L’Agenzia ricorda, tuttavia, che è preferibile anticipare la presentazione al 31 dicembre del corrente anno se telematica ovvero entro il 20 dicembre se postale, poiché l’addebito della prima rata di canone avverrà in bolletta già dal mese di gennaio 2018. In tal modo è possibile evitare eventuali addebiti in bolletta e di dover presentare, successivamente, un’istanza di rimborso.

Rita Martin – Centro Studi CGN