Gli attuali frenetici ritmi del mercato impongono alle imprese di mantenere una struttura particolarmente flessibile, tale da garantire una facilità di adeguamento alle specifiche ed altrettanto mutevoli esigenze di produzione. Tra i molteplici strumenti che il datore può utilizzare per modulare la propria forza lavoro in funzione delle oscillazioni di mercato, uno dei più utilizzati è senza dubbio l’appalto.
Tale fattispecie è disciplinata dagli artt. 1655 e seguenti del codice civile, i quali definiscono l’appalto come quel contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
A completamento del quadro normativo, l’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 dispone che “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”.
Dalle norme più sopra menzionate possono evincersi i tratti caratterizzanti di un appalto “genuino”, ovvero:
- l’appaltatore deve risultare in possesso di una propria autonomia e di una adeguata organizzazione d’impresa, oltre a disporre dei mezzi necessari per svolgere l’attività oggetto dell’appalto (esperienza nel settore, personale tecnicamente preparato, mezzi, attrezzature e macchinari, ecc.) – c.d. “soglia minima di imprenditorialità” . Egli deve inoltre assumere su di sé il rischio economico del lavoro commissionato, per modo che il mancato raggiungimento del risultato atteso o il verificarsi di danni comportino la sua diretta responsabilità patrimoniale. Costituisce indice di mancanza del rischio economico, a mero titolo esemplificativo, la circostanza che l’appaltatore dipenda economicamente da un unico committente. Di contro, costituisce indice di liceità la circostanza in cui l’appaltatore svolga il medesimo servizio anche per altri committenti (c.d. pluricommittenza).
- L’appaltatore deve impiegare la propria organizzazione d’impresa nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. Al riguardo, va comunque evidenziato che la messa a disposizione da parte del committente dei mezzi (capitali, locali, beni, attrezzature, macchinari materiali, ecc.) necessari all’appaltatore per lo svolgimento dell’attività affidata, non è di per sé sufficiente a dimostrare l’illiceità dell’appalto. Sarà tuttavia necessario che l’organizzazione dei predetti materiali, delle attrezzature e dei prodotti, unitamente agli altri elementi indispensabili per l’esecuzione del servizio, venga effettuata in completa autonomia dall’impresa appaltatrice. Risulta inoltre altrettanto importante l’individuazione in sede di stipula del contratto di una adeguata regolazione economica dell’utilizzo da parte dell’appaltatore dei mezzi e delle attrezzature concessi dall’appaltante.
- L’oggetto principale del contratto non deve consistere nella mera fornitura di lavoratori ed il corrispettivo spettante non dovrebbe essere collegato esclusivamente alle ore di lavoro svolte, senza alcun rilievo per il concreto risultato conseguito. Al riguardo, risulta determinante l’esercizio del potere organizzativo e disciplinare da parte dell’appaltatore nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto. Ai fini della legittimità dell’assegnazione, questi ultimi non devono inoltre essere impiegati in lavori diversi da quelli appaltati, né sostituire per nessuna ragione i dipendenti dell’appaltante, ovvero svolgere contestualmente a questi il medesimo servizio. I dipendenti dell’appaltatore non possono altresì essere destinatari di ordini se non dal responsabile dell’appaltatore, oltre a non essere soggetti al potere di controllo del committente, il quale non può adottare alcun tipo di provvedimento sanzionatorio nei loro confronti. Piuttosto, laddove ravvisi comportamenti passibili di sanzione disciplinare, l’appaltante è tenuto ad informare tempestivamente l’appaltatore, il quale in base alle informazioni ricevute, adotterà i relativi provvedimenti.
In conclusione può affermarsi come risultino leciti quegli appalti che, pur se espletabili con mere prestazioni di manodopera, costituiscono un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo da parte del committente.
Stefano Carotti – Centro Studi CGN