Il decreto legge collegato alla legge di Bilancio 2018 (D.L. 147/2018), ha apportato alcune importanti modifiche all’invio della comunicazione dei dati delle fatture (il cosiddetto spesometro di cui al DL 78/2010) per il 2018. Di cosa si tratta? Cosa cambierà?
A partire dal prossimo anno, sarà possibile effettuare l’invio dello spesometro con frequenza semestrale, sarà data la possibilità di comunicare il documento riepilogativo per le fatture di importo inferiore a 300 euro in luogo dei dati analitici, non verranno applicate le sanzioni di cui all’articolo 11, c.2 bis del D.Lgs. 471/97 e verranno esonerate dall’invio dei dati le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 c.2 del D.Lgs. 165/2001.
Vediamo più in dettaglio le principali novità che interessano l’invio della comunicazione delle fatture attive e passive per il 2018.
Facoltà di scegliere l’invio semestrale
Viene introdotta la facoltà di scegliere di effettuare l’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute con cadenza semestrale. In buona sostanza, l’articolo 1-ter comma 2 lettera a del D.L. 147/2018 concede la facoltà al contribuente di inviare i dati delle fatture con cadenza semestrale in deroga alle ordinarie regole, limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti, al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini dell’IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
L’invio semestrale dei dati delle fatture attive e passive e l’invio trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA comporterà l’inevitabile disallineamento dei due adempimenti, che si rifletterà sulla tempistica delle attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
Fatture sotto soglia 300 euro
L’altra novità, non meno importante della precedente, è che viene meno l’obbligo di comunicazione analitica delle fatture di importo inferiore a 300 euro che vengono annotate mediante un documento riepilogativo.
In pratica, i soggetti passivi, per i dati delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente ai sensi dell’articolo 6 del DPR 695/96, hanno facoltà di trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da inviare sono i seguenti:
- la partita IVA del cedente o prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive;
- la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive;
- la data e il numero del documento riepilogativo;
- l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti per aliquota.
Non applicazione della sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-bis del D.Lgs 471/1997
L’articolo 1-ter comma 1 del decreto legge in esame prevede la non applicazione delle sanzioni amministrative, di cui all’art. 11 commi 1 e 2 bis del Dlgs 471/97, per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute con riguardo alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017.
La non applicazione delle sanzioni per i dati inviati nel primo semestre 2017 è però legata ad una condizione! E cioè, che i dati esatti siano trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2018.
Esonerate dall’invio dei dati le P.A. di cui all’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001
Vengono invece esonerati dall’invio della comunicazione dei dati delle fatture le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, per i dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e i produttori agricoli ex art. 34 comma 6 del D.P.R. 633/72 situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del D.P.R. 601/73.
Quindi, per concludere, la nuova versione dell’adempimento conosciuto con il nome spesometro, sarà alleggerito nei contenuti, nei destinatari, nelle sanzioni applicate ai contribuenti e ridotto nei termini.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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