Trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici agli amministratori

In questo articolo trattiamo, in forma sintetica e schematica, l’incidenza fiscale dei rimborsi chilometrici degli amministratori, distinguendo il trattamento tra rimborsi relativi ad automezzi propri e automezzi aziendali.

AUTOMEZZI PROPRI

Nel caso in cui un amministratore di una società effettui trasferte utilizzando la propria autovettura occorre fare attenzione ad alcuni aspetti:

  1. autorizzazione da parte dell’azienda: non vi è alcuna norma che prevede l’obbligo di un accordo/autorizzazione scritto/a tra amministratore e azienda ma è consigliabile comunque redigerlo per maggiore tutela di entrambe le parti. Nel caso in cui venga redatto un accordo scritto, denominato anche “lettera di incarico”, è necessario che lo stesso contenga:
  • motivazione della trasferta;
  • dettagli sul mezzo di trasporto che verrà utilizzato;
  • compenso per singolo km percorso;
  • consenso dell’amministratore all’utilizzo del proprio veicolo.

Vi è, inoltre, l’obbligo di autorizzare l’utilizzo dell’auto con apposita delibera approvata dalla società.

Oltre a quanto sopra, l’amministratore ha il dovere di redigere una nota spese ben dettagliata e veritiera, tale nota inoltre dovrà essere da lui sottoscritta.

  1. proprietà automezzo: (Art. 95 c. 3 Tuir) l’amministratore non è obbligato ad utilizzare mezzi a lui intestati. Potrà utilizzare anche:
  • automezzi legati ad un leasing/noleggio effettuato a proprio nome;
  • automezzi di proprietà di un familiare (purché vi sia un contratto di comodato in essere).

Il trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici degli amministratori differiscono nel caso in cui tale soggetto operi o meno nella propria attività professionale.

  1. Aspetti fiscali legati all’amministratore NON professionista

La rilevanza fiscale dei rimborsi chilometrici dipende dal luogo in cui le trasferte vengono effettuate; occorre quindi distinguere:

a) trasferte effettuate nel Comune

Per identificare il Comune si dovrà verificare quanto indicato nella lettera di nomina dell’amministratore; se non è precisato nulla si dovrà considera il domicilio fiscale dello stesso (C.M. 7/2001, C.M. 58/2001). Questa tipologia di trasferta concorre a formare il reddito dell’amministratore (in questo caso è assimilato all’art. 51 c. 5 del Tuir).

b) trasferte effettuate fuori dal Comune

Non concorrono alla formazione del reddito dell’amministratore, purché rientrino nei limiti fissati dalle tariffe ACI (non vi sono limitazioni in base alla potenza del veicolo utilizzato).

Trattamento fiscale per l’azienda: tali costi sono deducibili in capo all’azienda (art. 95 c.3 Tuir), fino al raggiungimento del costo di percorrenza in base alle tariffe ACI e rispettando le seguenti potenze degli automezzi utilizzati:

  1. motore a benzina: potenza inferiore ai 17CV fiscali;
  2. motore a diesel: potenza inferiore ai 20 CV fiscali.

Ai fini Irap: tali indennità risultano indeducibili.

  1. Aspetti fiscali legati all’amministratore professionista

Fiscalmente tali rimborsi non sono più assimilabili all’art. 51 del Tuir, come chiarito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 105/E del 2001.

In questo caso l’amministratore dovrà emettere regolare fattura indicando: onorario, cassa previdenziale professionale, IVA e ritenuta d’acconto (non è obbligatorio che vi siano sempre tutte queste voci; si pensi ad esempio ai professionisti che adottano i regimi fiscali agevolati minimi e forfetari).

I redditi derivanti da tali fatture vengono attratti nella sfera professionale dell’amministratore.

Trattamento fiscale per l’azienda: questi costi, documentati da regolare fattura, risultano totalmente deducibili da parte dell’impresa.

AUTOMEZZI AZIENDALI

Nel caso in cui un amministratore di società effettui trasferte utilizzando un’auto aziendale si possono verificare tre casistiche:

  1. utilizzo esclusivamente personale: in questo caso il compenso è considerato compenso in natura ai sensi dell’art. 9 del Tuir (denominato anche fringe benefit).

Trattamento fiscale per l’azienda: i costi sono totalmente deducibili in capo all’azienda, sino al raggiungimento del valore del compenso in natura.

  1. utilizzo esclusivamente aziendale: in questo caso il compenso non è considerato come fringe benefit imponibile per l’amministratore.

Trattamento fiscale per l’azienda: la disciplina fiscale da adottare è quella ordinaria prevista per le auto aziendali (art. 164, c.1, lett. b) del Tuir).

  1. utilizzo promiscuo: in questo caso vi è un fringe benefit imponibile in capo all’amministratore e si applicano le regole previste per il lavoro dipendente (quindi le stesse applicate agli amministratori non professionisti).

L’articolo di riferimento è il 51, c. 4, lett.a) del Tuir che sancisce quanto segue: “per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;”.

Trattamento fiscale per l’azienda: il costo residuo è deducibile da parte dell’impresa rispettando i limiti previsti dall’art. 164, c.1, lett. b) del Tuir.

Elena Fantin – Centro Studi CGN