La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 4654/2017, ha ribadito che le quote associative versate dal socio ad un’associazione sportiva dilettantistica per lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali non possono fruire del regime di detassazione perché rientranti nell’attività commerciale dell’ente.
Si ricorda che gli enti di tipo associativo sono caratterizzati, oltre che dallo scopo non lucrativo e dalla dotazione di un patrimonio per perseguirlo, dall’attività prevalentemente indirizzata all’interno dell’associazione stessa in favore dei propri associati. L’art. 148 del TUIR dice che “non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo” e che “le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo”.
Sono, al contrario, soggetti a tassazione ordinaria i corrispettivi versati dagli associati per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non rientranti tra quelli relativi ad attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’associazione.
Nel caso in esame, a seguito di controlli effettuati da parte dell’ufficio, era stato contestato ad una ASD avente come attività istituzionale prevista da Statuto quella di “promuovere esclusivamente la pratica, lo sviluppo e la diffusione del golf e del tennis”, lo svolgimento di attività commerciale non detassabile. Infatti l’associazione erogava dei servizi, oltre che ai soci istituzionali “golfisti o nuotatori”, anche alle seguenti categorie di soci:
- il “socio frequentatore”, che attraverso il pagamento di una quota annua aveva il diritto di frequentare la club house, la piscina e l’area fitness;
- il “socio assente”, che aveva diritto di frequentare le medesime aree del socio frequentatore ma per un periodo limitato di otto giorni senza avere neppure il diritto di praticare il golf o il tennis.
L’associazione si difendeva sostenendo che le quote associative versate dalle due categorie di soci di cui sopra erano riconducibili allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente ma la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, convalidando la tesi dell’Ufficio, ha stabilito che le stesse non potevano essere considerate come quote associative versate per svolgere attività istituzionali di promozione e sviluppo del golf e del tennis, in quanto i predetti soci frequentatori e assenti non erano autorizzati effettivamente a praticare tali sport.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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