Il cumulo gratuito dei contributi per i professionisti è una delle maggiori novità sulle pensioni introdotta con la Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 195), la quale ne estende l’ambito di applicazione rispetto a quanto già effettuato dall’art. 1 comma 239 della legge 228/2012 che introduce la misura.
I professionisti con versamenti contributivi in diverse gestioni previdenziali e per periodi assicurativi non coincidenti possono sommare, al fine di riconoscere un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo previdenziale in maniera totalmente gratuita, i contributi versati nelle diverse gestioni previdenziali anche in presenza di periodi di contribuzione presso gli enti di previdenza privati (Casse di previdenza).
La successiva circolare Inps n. 140 del 12 ottobre 2017 chiarisce gli aspetti relativi alle modalità di calcolo e di liquidazione della pensione (di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti).
Il cumulo contributivo può essere richiesto dai professionisti, qualora abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle gestioni previdenziali.
Il cumulo consente di conseguire i trattamenti pensionistici in pro quota senza la necessità di dover ricorrere alla totalizzazione (che di norma comporta un calcolo interamente contributivo, salvo che l’interessato non abbia acquisito un diritto autonomo in una delle gestioni) o alla ricongiunzione onerosa. Ogni gestione calcolerà e liquiderà, per la propria parte, il trattamento pensionistico applicando le regole di ciascun ordinamento. Il trattamento costituisce un’unica pensione e come tale sarà assoggettato a rivalutazione.
La pensione di vecchiaia in cumulo si conseguirà in forma progressiva al raggiungimento dell’età prevista da ciascun ordinamento, considerando però i contributi accreditati in tutte le gestioni interessate dal cumulo.
In particolare è necessario – fermo restando l’utilizzo di tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni interessate – che sussistano i requisiti di 66 anni e 7 mesi con almeno 20 anni di contribuzione e, per i soggetti contributivi puri, l’ulteriore requisito del primo importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale. In alternativa, i soggetti contributivi puri accedono alla pensione con 70 anni e 7 mesi di età e almeno 5 anni di contribuzione effettiva (senza tener conto di quella figurativa), a prescindere dall’importo della pensione.
Precisa la circolare che con riferimento alla pensione di vecchiaia in cumulo ed al fine di garantire il principio di autonomia, anche regolamentare, riconosciuto agli enti previdenziali privati nei casi in cui i regolamenti delle casse private prevedano requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in cumulo diversi e più elevati, i periodi contributivi non coincidenti presso gli enti di previdenza privati sono comunque validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione.
Ciascun ente procederà alla liquidazione della propria quota di pensione solo al momento dell’effettiva maturazione dei requisiti previsti dal proprio ordinamento.
In altri termini, il lavoratore che vanta periodi accreditati presso l’Inps e presso una Cassa professionale con requisito anagrafico superiore accederà prima al pro quota di pensione Inps e, al raggiungimento del requisito anagrafico più elevato, al pro quota della Cassa ordinistica.
Per la pensione anticipata, il requisito pensionistico è fissato per le lavoratrici in 41 anni e 10 mesi di contributi, mentre per i lavoratori 1 anno in più (quindi a prescindere dall’età).
La richiesta di pensione con cumulo contributivo deve essere fatta all’ultima gestione previdenziale a cui si è o si è stati iscritti. L’ente che istruisce la pratica deve acquisire dagli altri enti coinvolti i periodi contributivi validi ai fini del cumulo e poi deve verificare che il lavoratore abbia effettivamente raggiunto i requisiti. Tutti gli enti di previdenza hanno l’obbligo di condividere le informazioni sui periodi contributivi ma sarà l’Inps materialmente a pagare le pensioni in cumulo.
Il pensionato riceverà direttamente dall’INPS un solo assegno omnicomprensivo (anche nell’ipotesi in cui l’istituto non dovesse essere interessato al pagamento di nessuna quota di pensione). L’importo della pensione è pari alla somma delle varie quote, calcolate proporzionalmente con il metodo di ciascuna cassa (calcolo pro-quota).
Sia nel caso della vecchiaia sia dell’anticipata la pensione non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.
Fabrizio Tortelotti