Dal 2018 ci sono importanti novità in materia di detrazioni per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede. Vediamo cosa cambia e quali sono i nuovi requisiti per accedere alla detrazione.
Secondo l’art.15 del Tuir, agli studenti universitari fuori sede spettano le detrazioni in riferimento alle spese per canoni di locazione sostenute nell’anno d’imposta.
Si ricorda innanzitutto che la detrazione è riconosciuta per i contratti di locazione stipulati in Italia in base alla Legge 431/98, regolarmente registrati, ovvero stipulati in Stati UE o SEE.
La detrazione, pari a euro 2.633,00 per studente, compete per le sole spese di locazione, rimanendo escluse le spese relative al deposito cauzionale, alle spese condominiali e al riscaldamento.
Il D.L. 148/2017 – collegato alla Legge di Bilancio 2018 – modifica alcune caratteristiche della detrazione in oggetto. Dall’anno d’imposta 2008, infatti, l’agevolazione è riconosciuta anche per le spese relative agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative e ai contratti di ospitalità – compreso in questo caso anche l’erogazione di servizi (esempio pasti e pulizie). L’accesso alla detrazione è precluso in caso di subcontratto.
Fino all’entrata in vigore del D.L. 148/2017 i requisiti per accedervi erano i seguenti:
- l’Università, pubblica o privata, doveva essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza dello studente;
- il Comune di residenza dello studente doveva appartenere ad una Provincia diversa da quella in cui è situata l’Università;
- l’alloggio o l’unità immobiliare doveva essere situata nello stesso Comune in cui ha sede l’Università o in un Comune limitrofo.
Il nuovo art. 15 del Tuir, così come modificato dal D.L. sopra citato prevede invece la seguente modifica ai punti 1) e 2):
- l’Università, pubblica o privata, deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza dello studente, ovvero distante 50 chilometri per gli studenti residenti in località montane o disagiate;
- il Comune di residenza dello studente non è necessario che appartenga ad una Provincia diversa da quella in cui è situata l’Università.
L’ultima novità, ma non per questo meno importante, è quella indicata alla lett. c) dell’art.20, c.8-bis del D.L. 148/2017 che cita testualmente “… la disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 …”
Dal tenore di quanto scritto, parrebbe quindi che dal 1° gennaio 2019 la detrazione ritorni ammessa alle condizioni precedenti, mentre l’art.15 del Tuir non ne fa alcun riferimento.
Vedremo se, come al solito, dovranno intervenire comunicazioni di Prassi a far luce in proposito.
Rita Martin – Centro Studi CGN