Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, purché inerenti, sono deducibili parzialmente nella misura del 75%, sia nell’ambito del reddito d’impresa che di lavoro autonomo.
Per le ditte individuali in regime ordinario (escluse le imprese in regime forfetario e dei minimi), le società di persone e le società di capitali, la norma di riferimento è l’art. 109, co. 5 del TUIR che regola la deducibilità nel seguente modo:
- deducibilità del 75% del costo sostenuto (purché sia sempre documentato ed inerente);
- nessun tetto massimo di deducibilità in valore assoluto o relativo.
La percentuale di deducibilità rimane fissata al 75% anche quando sono classificabili come spese di rappresentanza; in tale caso le spese vanno prima ridotte al 75% e poi l’importo risultante va sommato all’importo delle altre spese di rappresentanza soggette al limite percentuale previsto per le spese di rappresentanza, ovvero:
- 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
- 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Dalla limitazione al 75% restano invece escluse le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disciplinate dall’art. 95, co. 3 del TUIR.
Per i titolari di reddito di lavoro autonomo, la norma di riferimento è l’art. 54, co. 5 del TUIR secondo il quale “le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento, e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta”. Quindi la deducibilità del costo per i professionisti, oltre ad avere il limite del 75% del costo sostenuto, ha il tetto massimo di deducibilità fissato al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Tetto di deducibilità che si abbassa dal 2% all’1% nel caso di spese qualificabili come “di rappresentanza”.
Con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, è riconosciuta la detraibilità dell’IVA al 100% sulle spese per alberghi e ristoranti purché la spesa risulti da fattura e sia inerente all’attività (art. 19 DPR n. 633/72).
Se l’IVA è detraibile, non concorre solitamente alla formazione del costo deducibile. Tuttavia, se per esigenze di convenienza economico-gestionale non viene richiesta la fattura ma lo scontrino o la ricevuta fiscale, l’imposta non detratta per mancanza della fattura è un costo accessorio deducibile. Al contrario, se la fattura è stata richiesta ma l’impresa non ha detratto l’IVA a credito (per negligenza o per scelta), l’imposta non detratta è indeducibile come costo.
Da ultimo, per le prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza trova applicazione la specifica previsione di indetraibilità di cui all’articolo 19-bis.1, comma 1, lett. h), DPR n. 633/1972.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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