Iperammortamento: arrivano ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la Risoluzione n. 152 del 15 dicembre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione agli iperammortamenti. Facciamo una sintesi dei chiarimenti del Fisco.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) ha previsto alcune agevolazioni per favorire lo sviluppo dell’industria 4.0 tra i quali l’iperammortamento, cioè la maggiorazione del costo di acquisto di determinati beni al 150%. I beni agevolabili con l’iperammortamento sono quei beni materiali strumentali nuovi ad alta tecnologia elencati nell’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017, ossia i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0.

Le richieste di chiarimento pervenute all’Agenzia delle Entrate, alle quali la stessa ha risposto tramite la Risoluzione n. 152 del 15 dicembre 2017, sono sia di carattere sostanziale che procedurale.

Per quanto riguarda i profili sostanziali, sono stati chiesti ulteriori chiarimenti in ordine ai criteri di corretta determinazione del costo degli investimenti agevolabili. Con riferimento al tema della determinazione del costo degli investimenti agevolabili è stato confermato che i costi relativi alle piccole opere murarie necessarie per l’installazione di un macchinario presso il sito aziendale (ad esempio quelle relative alla realizzazione del basamento per l’ancoraggio del bene) possono configurarsi come oneri accessori e rilevare ai fini della disciplina dell’iperammortamento, nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di “costruzioni” ai sensi della disciplina catastale.

Ulteriore tematica affrontata dalla Risoluzione n. 152 è quella che riguarda il trattamento, ai fini dell’individuazione degli investimenti rilevanti, delle attrezzature che costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile. L’iperammortamento può estendersi alle attrezzature e agli accessori qualora siano verificati i seguenti due presupposti: tali attrezzature siano assolutamente necessarie per il funzionamento del macchinario e ne costituiscano normale dotazione.

Per quanto concerne le richieste di chiarimento inerenti gli aspetti procedurali, con riferimento alle particolari problematiche che potrebbero nascere con la perizia tecnica giurata dei beni, sono state segnalate possibili difficoltà per il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 nel caso in cui l’entrata in funzione e l’interconnessione dei beni agevolabili avvengano a ridosso degli ultimi giorni dell’anno; in tali situazioni il professionista potrebbe incontrare oggettive difficoltà a completare la procedura con il giuramento. Secondo l’Agenzia è sufficiente che il professionista incaricato consegni all’impresa entro il 31 dicembre 2017 una perizia asseverata (inviando la documentazione in plico raccomandato senza busta oppure tramite PEC) e proceda poi al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivamente al 31 dicembre.

Il costo della perizia giurata non assume rilevanza ai fini dell’agevolazione dell’iperammortamento, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione in bilancio, trattandosi semplicemente di un onere il cui sostenimento è richiesto esclusivamente ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/