L’architetto dipendente pubblico che svolge anche attività autonoma paga i contributi alla gestione separata INPS

L’architetto dipendente pubblico che svolge anche attività di lavoro autonomo è tenuto all’iscrizione alla gestione separata INPS, nonostante versi già il contributo integrativo ad Inarcassa. Così ha deciso la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 30345 del 18 dicembre 2017, ha ribaltato i primi due gradi di giudizio.

Come è noto, la gestione separata INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti. In particolare, in base all’articolo 2, co. 26, della legge n. 335/1995, così come interpretato autenticamente dall’articolo 18, co. 12, del DL n. 98/2011, è previsto l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS per “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo” non soggette al versamento contributivo presso enti di categoria.

Secondo i giudici di primo grado e la corte d’appello di Torino, l’architetto non era tenuto a versare i contributi alla gestione separata INPS per i redditi prodotti quale lavoratore autonomo nel 2008 poiché, essendo dipendente pubblico e avendo versato quell’anno ad Inarcassa il contributo integrativo, la sua iscrizione alla gestione separata doveva essere esclusa proprio alla luce del combinato disposto dell’art. 2, co. 26 della Legge n. 335/1995 e dell’art. 18, co. 12 del DL n. 98/2011. Nei primi due gradi di giudizio è emersa pertanto l’irrilevanza del fatto che Inarcassa preveda da regolamento che non sia consentita l’iscrizione a coloro che lavorano come dipendenti e abbiano una autonoma posizione previdenziale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30345 del 18 dicembre 2017, ha ribaltato le precedenti posizioni. Ha infatti ricordato che, dato che l’iscrizione ad Inarcassa è preclusa agli architetti che sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, costoro non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo. E siccome tale versamento è dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto ma non determina la creazione di una posizione previdenziale, l’attivazione di una posizione presso la gestione separata INPS e il versamento dei relativi contributi è per i giudici della Cassazione condizione necessaria.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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