Si profilano tempi difficili per le false cooperative finite nel mirino del Legislatore (art. 1, comma 936 della legge di bilancio 2018), che ha disposto il potenziamento del sistema di vigilanza delle società cooperative e previsto provvedimenti e sanzioni nei casi di irregolarità di funzionamento e di mancato rispetto delle finalità mutualistiche.
La stretta sulla vigilanza comporta una serie di modifiche del D.Lgs. 220/2002 prevedendo le seguenti novità:
- Applicazione del provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 2514, c. 1, lett. d) C.C. nei casi in cui la cooperativa si sottragga all’attività di vigilanza ovvero non rispetti le finalità mutualistiche, in aggiunta alla cancellazione dall’Albo nazionale degli enti cooperativi tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- Estensione del reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza di cui all’art. 2638, c. 2 C.C. (reclusione da 1 a 4 anni) per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori che, consapevolmente, in qualunque forma e anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità pubbliche di vigilanza, ne ostacolano le funzioni.
- Comminazione di una maggiorazione del contributo biennale di revisione pari a 3 volte, con procedure da definirsi con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico nei casi in cui, senza giustificato motivo, la cooperativa non ottemperi alla diffida impartita dall’autorità di vigilanza ovvero agli obblighi previsti dall’art. 2545-octies C.C..
- Previsione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’adozione del provvedimento di scioglimento della cooperativa per atto dell’autorità ai fini del differimento dell’efficacia degli atti di liquidazione (compresi l’accertamento, il contenzioso e la riscossione dei tributi, contributi, sanzioni e interessi) per un quinquennio dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.
La legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017), ai commi da 238 a 242 dell’art. 1, ha modificato la disciplina del prestito sociale riguardante le società cooperative che ricorrono ai finanziamenti dei soci per il conseguimento dell’oggetto sociale.
Le nuove disposizioni sono così sintetizzabili:
- il prestito sociale potrà essere impiegato soltanto per operazioni strettamente funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali e quindi le cooperative non potranno confondersi con enti che gestiscono il risparmio. Ne consegue che l’area finanziaria, alimentata dai prestiti sociali, deve svolgere una funzione meramente accessoria e strumentale alla propria attività istituzionale;
- l’ammontare complessivo del prestito sociale, a regime, non potrà superare il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato. A tale proposito viene disposto che sia introdotta una norma transitoria che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell’interesse dei soci prestatori. Si tratta di un limite già previsto dalla delibera dell’8 novembre 2016 di Banca d’Italia per le cooperative con più di 50 soci, in vigore dal 1° gennaio 2017.
Si provvederà a disciplinare i seguenti aspetti:
- Con delibera da adottare entro il 1° giugno 2018, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) dovrà definire i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai criteri fissati precedentemente.
- Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dall’adozione della delibera del CICR, dovranno, inoltre, essere definite le forme e le modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all’adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative.
In materia di vigilanza si segnala la modifica del comma 1, dell’art. 4, del D.Lgs. n. 220/2002 in cui si prevede che la revisione della cooperativa dovrà essere finalizzata anche ad accertare l’osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN