Con la legge di bilancio 2018 viene disposto un importante emendamento a quanto previsto dalla legge 224/2012 istitutiva della figura del meccatronico. In base a quanto previsto da tale legge, infatti, con l’accorpamento delle sezioni di meccatronica/motoristica e di elettrauto nella nuova sezione unica denominata meccatronica, gli autoriparatori avrebbero dovuto regolarizzare la loro posizione entro il 5 gennaio 2018. Ora, invece, essi avranno a disposizione altri 5 anni per acquisire la qualifica mancante.
Più nel dettaglio, sono 4 le novità introdotte:
- entro il 1° luglio 2018, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno attivare i corsi regionali teorico-pratici di qualificazione per le attività di autoriparazione(meccatronica, carrozzeria e gommista) (art. 2, comma 1-bis);
- per le imprese già iscritte nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività previste alla data di entrata in vigore della presente legge(5 gennaio 2013), la frequentazione, con esito positivo, dei suddetti corsi regionali consentirà l’immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all’abilitazione non posseduta, senza l’obbligo di svolgere attività lavorativa per almeno un anno come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni (art. 2, comma 1-ter);
- il titolare o legale rappresentante dell’impresa abilitata alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, che, in precedenza, era tenuto a regolarizzare la sua posizione entro il 4 gennaio 2018, avrà la possibilità di proseguire le rispettive attività per altri 5 anni, e quindi fino al 4 gennaio 2023(art. 3, comma 2);
- analoga proroga di 5 anni(fino al 4 gennaio 2023) si applica anche per la regolarizzazione delle imprese già abilitate per una o più delle attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria, gommista), che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre attività in questione, a condizione che, entro tale termine, siano sostenuti i corsi di qualificazione (art. 3, comma 2-bis).
La modifica introdotta, che ha lo scopo di consentire l’operatività agli autoriparatori fino a quando non siano attuate tutte le disposizioni normative, non influisce, invece, in alcun modo sui requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione.
Elena Nonini – Centro Studi CGN