Più tutele contro lo spam nelle PEC

Decine di email spazzatura intasano ogni giorno le nostre caselle di posta elettronica. E fin qui, tutto “normale” direte voi. Peccato, però, che ad essere interessate da questo fastidioso problema sono anche le caselle di posta certificata, le PEC.

Amministrazioni, enti, società e professionisti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata si sono trovati negli ultimi tempi a dover separare, nella casella della posta in entrata, le email pubblicitarie ricevute dalle comunicazioni ufficiali e cestinare solo le prime.

In questo caso, il rischio principale è quello di perdere email davvero importanti, soprattutto per tutti quei professionisti, e sono tanti, che utilizzano la PEC per lavoro (notai, avvocati, commercialisti). Cestinare per errore un’email importante o rischiare di non vederla perché confusa tra le tante email spazzatura pervenute sono eventi non rarissimi.

Ma il rischio maggiore è quello che si attivi per errore il filtro antispam del gestionale di posta elettronica (o del servizio web usato per gestire la PEC) che sposta automaticamente nella cartella di posta indesiderata una email importante avente valore legale.

E purtroppo (o per fortuna direbbe qualcuno), la notifica di un atto effettuata tramite PEC è perfezionata ed è valida anche quando il messaggio di posta elettronica finisce erroneamente nella cartella della posta indesiderata o dello SPAM. Le conseguenze, in tali casi, come è facile immaginare, saranno molto gravi.

Già in passato, anche la stessa DigitPa (Agenzia per l’Italia Digitale), l’ente che ha il compito di controllare i gestori della posta elettronica certificata, aveva lanciato l’allarme delle email pubblicitarie inviate agli indirizzi PEC, non trovando però un’adeguata soluzione per eliminare del tutto il problema dello spam nelle caselle PEC.

Ricordiamo infatti che il D.L. 185/2008 stabilisce che l’indirizzo di posta elettronica certificato, una volta comunicato e reso pubblico, non necessiti di alcuna autorizzazione preventiva per essere utilizzato, per snellire le comunicazioni tra aziende e Pubblica Amministrazione.

Di fatto, nella vecchia norma, non viene fatta nessuna distinzione nel caso in cui un soggetto diverso dalla Pubblica Amministrazione entri in possesso di un indirizzo PEC, autorizzando di fatto chiunque a utilizzarlo (spammer compresi).

Oggi invece, una norma contenuta in un provvedimento di modifica del D.Lgs 82/2005 cerca di limitare e frenare le comunicazioni elettroniche indesiderate, chiarendo la portata della disposizione sull’uso dei domicili digitali e prevedendo il generale divieto espresso di utilizzi diversi.

Cosa cambia con la nuova norma?

In pratica, non si parlerà più di posta elettronica certificata (PEC), ma di domicilio digitale e i vecchi elenchi delle PEC diventano elenchi di domicili digitali. In buona sostanza, il nuovo domicilio digitale comprenderà sia l’indirizzo di posta elettronica certificata sia il servizio di recapito certificato qualificato.

La nuova norma prevede che ci saranno tre elenchi di domicili digitali: l’elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC di cui all’articolo 6 bis del CAD), l’indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (di cui all’articolo 6 ter del CAD) e l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato.

Al fine di limitare l’utilizzo della PEC per scopi pubblicitari, la norma prevede che, in assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell’indirizzo, è vietato l’utilizzo del domicilio digitale per finalità diverse dall’invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del CAD (enti pubblici istituzionali, gestori servizi pubblici).

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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