Riparte la saga che vede coinvolti Airbnb e il fisco italiano. Secondo quanto sancito dal Consiglio di stato, infatti, il Tar del Lazio dovrà fissare nel più breve tempo possibile l’udienza di merito per valutare le questioni sollevate da Airbnb Ireland Unlimited Company e Airbnb Payments Uk Limited in merito alla cosiddetta tassa sugli affitti brevi.
Con ordinanza 5442/2017 del 18 ottobre scorso, il Tar aveva confermato per i contribuenti che si sono avvalsi di Airbnb l’applicabilità della ritenuta del 21% sui canoni degli affitti turistici.
A ottobre scorso, infatti, il Tar aveva stabilito che “non si palesano discriminatorie laddove esse ragionevolmente si applicano, per la parte relativa agli obblighi di versamento, solo agli intermediari che intervengono nel pagamento del canone di locazione”. Ora il Consiglio di Stato ha ribaltato le carte in tavola, riaprendo la partita tra Airbnb e l’Erario.
In merito alla diatriba in esame, va anche detto che, a fine novembre 2017, la cosiddetta tassa Airbnb era stata bocciata anche dall’Antitrust. Infatti, per il Garante tale imposizione “appare potenzialmente idonea ad alterare le dinamiche concorrenziali tra i diversi operatori, con possibili ricadute negative sui consumatori finali dei servizi di locazione breve (ovverosia i conduttori)”.
In particolare, secondo il suddetto Garante, la misura rischia di “scoraggiare, di fatto, l’offerta di forme di pagamento digitale da parte di piattaforme che hanno semplificato e al contempo incentivato le transazioni online, contribuendo a una generale crescita del sistema economico”.
Considerati gli orientamenti che riconoscono le ragioni del ricorrente, va anche ricordato che, qualora il Tar dovesse accogliere il ricorso di Airbnb, sarà anche indispensabile comprendere come dovranno essere eventualmente certificate e restituite le imposte trattenute ai contribuenti nel corso di questi mesi. In altri termini, la decisione del giudice avrà comunque ripercussioni sulle modalità per la certificazione e la restituzione delle somme trattenute. Al momento, nelle istruzioni del modello CU 2018 e modello 730/2018 sono state individuate specifiche sezioni per certificare e indicare le somme trattenute dal sostituto d’imposta ma sarà necessario comprendere se occorrerà percorrere una strada alternativa.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN