Anche per le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate verrà applicata la tassazione prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione di plusvalenze non qualificate e cioè al 26%. Novità sono previste anche per la tassazione di dividendi e utili.
Si ricorda innanzitutto che fino al 31 dicembre 2017 le partecipazioni non qualificate scontavano l’imposta del 26%, mentre quelle qualificate concorrevano al reddito in misura ridotta legata all’aliquota d’imposta come di seguito indicato:
- 58,14% per i dividendi formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (generalmente dal 2017);
- 49,72% per i dividendi formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (in generale dal 2008 al 2016);
- 40% per i dividendi formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (in generale fino al 2007).
All’art. 68, c. 3 del Tuir erano indicati i criteri per la determinazione del reddito derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate, con tassazione quindi diversa da quelle non qualificate; ciò comportava che eventuali minusvalenze potevano essere compensate esclusivamente con plusvalenze di medesima natura. Tale comma è stato abrogato dall’art.1 c. 999 della Legge 205/2017 – Legge di Bilancio 2018 – che ha ricondotto a tassazione del 26%, a partire dal 1° gennaio 2018 sia le plusvalenze da cessione di partecipazione qualificata che non qualificata, dando così la possibilità di compensare eventuali minusvalenze con le plusvalenze stesse, siano esse qualificate o non qualificate. In questo caso aumenta però notevolmente la pressione fiscale per le partecipazioni qualificate.
Per l’anno 2018 è confermata anche l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% per i dividendi collegati a partecipazioni qualificate e per gli utili derivanti da associazione in partecipazione, sia per contratti non qualificati che qualificati.
Se l’associante è in contabilità semplificata, gli utili concorrono alla formazione del reddito dell’associato nella misura del 58,14% se l’apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze di cui agli artt. 92 e 892 del Tuir e del costo residuo dei beni ammortizzabili (art.110 Tuir).
Tali nuove disposizioni si applicano:
- dal 1° gennaio 2018 per i redditi di capitale;
- dal 1° gennaio 2019 per i redditi diversi.
Per gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 viene prevista una norma transitoria che impatta sulle distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018; la norma prevede che fino al 2022 continuino ad applicarsi le regole stabilite dal Mef con decreto del 26 maggio 2017 pubblicato in GU l’11 luglio 2017.
Rita Martin – Centro Studi CGN