Ci sono significative novità fiscali nel modello Certificazione Unica (CU) 2018, utilizzato dai sostituti d’imposta per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. Vediamo i principali aspetti e i punti più salienti.
La sezione della CU 2018 riguardante il cosiddetto bonus Renzi viene implementata con le seguenti informazioni: il nuovo campo 398 deve essere compilato a seguito di un’operazione societaria straordinaria se il cedente (senza però che sia intervenuta la sua estinzione), abbia proceduto al recupero del bonus Irpef. L’Agenzia, in merito all’erogazione del bonus, inoltre, ha precisato che l’importo del bonus indicato nel punto 392 deve essere esposto al netto dell’ammontare del bonus recuperato e indicato nel punto 394.
Analogamente a quanto già previsto lo scorso anno per le spese riguardanti gli asili nido, le spese istruzione, le spese istruzione universitaria, quelle per badanti e quelle per servizi di interpretariato in favore dei sordi, in tema di rimborsi, deve essere ricordato che, nella sezione “rimborsi di beni e servizi soggetti a tassazione”, sono stati introdotti i campi da 707 a 713 al fine di esporre le somme ricevute da precedenti sostituti, nel caso in cui la CU sia conguagliata dall’ultimo datore di lavoro.
Una delle novità di quest’anno è costituita dal fatto che nella sezione dell’assistenza fiscale, da quest’anno nel punto 54, deve essere indicata la tipologia di 730 integrativo conguagliato; in particolare, sarà necessario indicare il codice 1 nel caso di modello 730 integrativo a credito conguagliato a dicembre, codice 2 nel caso di errore del sostituto d’imposta, codice 3 se la modifica sulla dichiarazione riguarda sia il sostituto d’imposta sia i dati che determinano un maggior credito o un minor debito.
L’Agenzia delle entrate, inoltre, ha previsto l’indicazione dei codici 1, 2 o 3 nel punto 55 della CU 2018 per identificare i rispettivi motivi della rettifica della dichiarazione.
Nella sezione dedicata all’assistenza fiscale, tra le imposte a saldo 2016 conguagliate tra il mese di luglio e quello di dicembre, fa nuovamente il suo ingresso l’imposta sostitutiva sui premi di risultato, reintrodotti dal 2016 dopo una brevissima pausa temporale.
Una importante precisazione è stata fatta per la gestione dei contributi di previdenza complementare indicati nel punto 412 e per quelli di assistenza sanitaria indicati nel punto 41 esclusi dal reddito, poiché le istruzioni per la compilazione del modello prevedono che non devono essere inclusi in tali punti i contributi versati a seguito della scelta del dipendente di convertire il premio di risultato riportati nei punti 574 e 575, relativi alla sezione dedicata al premio.
Nel modello CU 2018 non troveremo i punti della sezione “dati particolari” dedicata al contributo di solidarietà poiché, a decorrere dal 2017, non è più applicabile il contributo di solidarietà del 3% sui redditi eccedenti i 300.000 euro. Resta fermo, al contrario, l’obbligo di indicare nella sezione riguardante l’assistenza fiscale il saldo del contributo anno 2016 eventualmente trattenuto al contribuente per effetto del conguaglio del modello 730/2017.
Da ultimo, si ricorda che nelle istruzioni per la compilazione del modello CU 2018 è stata riportata la modifica al regime fiscale applicabile ai cosiddetti “lavoratori impatriati”. Infatti, se i redditi di tali contribuenti erano esentati fino al 31 dicembre 2016 dall’imposizione Irpef per un ammontare pari al 30%, a seguito dell’introduzione dell’articolo 16 del D.Lgs n. 147/2015, i redditi esenti da indicare nel punto 468 codice 5, ammontano ora a un importo pari al 50% del reddito loro erogato.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN