Oramai la maggior parte dei contribuenti è chiamata, ogni anno, alla compilazione e presentazione della dichiarazione per il conguaglio del debito o credito d’imposta dell’annualità precedente. In vista della campagna fiscale ormai alle porte, riepiloghiamo chi può presentare il modello 730 e chi invece no.
Chi può presentare il modello 730?
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2018 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale)
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità)
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
- sacerdoti della Chiesa cattolica
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.)
- persone impegnate in lavori socialmente utili
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
- al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2018
- a un Caf o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2018 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2017 al mese di giugno dell’anno 2018
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa
- almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2018 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il modello 730 a un Caf o a un professionista abilitato
- i produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.
I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario direttamente all’Agenzia delle entrate, in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, tramite un Caf o un professionista abilitato.
Chi non può presentare il modello 730?
Sono obbligati invece alla presentazione del modello Redditi PF:
- i contribuenti che nel 2017 hanno percepito redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal D.L. 66/2014
- i contribuenti che nel 2017 hanno percepito redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione
- i contribuenti che nel 2017 hanno percepito redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA
- i contribuenti che nel 2017 hanno percepito redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane)
- i contribuenti che nel 2017 hanno percepito redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5
- i contribuenti che nel 2017 hanno percepito plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati
- i contribuenti che nel 2017 hanno percepito redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario
- i contribuenti che nel 2017 non sono residenti in Italia
- i contribuenti che devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta)
- i contribuenti che utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4
- i contribuenti che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Rita Martin – Centro Studi CGN