La circolare n. 27/E del 7 novembre scorso illustra le novità introdotte dal D.L. 24 aprile 2017 n.50 (convertito con modificazioni nella la legge 21 giugno 2017, n.96) che ha modificato la disciplina della scissione dei pagamenti (cosiddetto split payment) applicabile dal 1° luglio 2017.
Inoltre per le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° gennaio 2018 gli operatori economici sono tenuti a conformarsi a ciò che dispone l’art.3 del D.L. 148/2017, il quale amplia i soggetti ricadenti nel campo di applicazione dello strumento (il relativo decreto attuativo è stato pubblicato dal Mef il 9 gennaio 2018).
Si ricorda che il meccanismo della scissione dei pagamenti, di cui all’art. 17-ter del DPR 633/1972 ed introdotto dalla legge di Stabilità 2015, prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili (Pubbliche Amministrazioni e società) l’IVA addebitata in fattura debba essere versata direttamente all’Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore.
Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, viene ampliato l’ambito dei soggetti cessionari/committenti nei confronti dei quali si applica il meccanismo dello split payment, individuando due macro categorie di soggetti destinatari della disciplina: i soggetti rientranti nella nozione di Pubblica Amministrazione (o da questa controllati) e le società quotate.
In particolare essi sono:
a) le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica;
b) tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate art. 2359, primo comma, nn.1 e 2, c.c.);
c) tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate art. 2359, primo comma, n. 1, c.c.);
d) controllate direttamente o indirettamente attraverso il solo controllo di diritto (art. 2359, primo comma, n. 1, c.c.) delle società a controllo pubblico di cui alle precedenti lett. a) e b), anche se quotate;
e) le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate.
Al fine di individuare le PA tenute ad applicare la scissione dei pagamenti si deve fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito ministeriale dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), www.indicepa.gov.it. senza considerare, tuttavia, i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, che, pur essendo inclusi nell’anzidetto elenco, non sono destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Gli elenchi pubblicati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in versione definitiva, in data 20 ottobre 2017 individuano invece gli altri soggetti cui trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile. Tali elenchi hanno valore costitutivo e, a seguito della loro pubblicazione definitiva, non ha più rilevanza giuridica l’eventuale rilascio dell’attestazione (eventualmente richiesta dal fornitore/prestatore al cedente/committente) di riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni dello split payment.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato inoltre in data 19 dicembre 2017 gli elenchi validi per l’anno 2018, relativi all’applicazione del meccanismo dello split payment ed il relativo decreto attuativo è stato pubblicato il 9 gennaio 2018.
Con esso si includono nel nuovo meccanismo di pagamento dell’IVA ulteriori soggetti:
• enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (incluse le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona);
• le fondazioni partecipate dalle amministrazioni pubbliche;
• le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni;
• le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società pubbliche per una quota non inferiore al 70%.
La nuova disciplina della scissione dei pagamenti presenta, rispetto alla precedente disciplina, alcune novità sotto il profilo dell’esigibilità dell’imposta. Analogamente alla precedente disciplina, l’art. 3, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 stabilisce che “L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all’art. 1 diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi”. Il successivo comma 2 dispone, tuttavia, che “Le pubbliche amministrazioni e società possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima”. La novità rispetto alla precedente disciplina è rappresentata dal riferimento, nel predetto comma 2, alla registrazione della fattura. La scelta per l’esigibilità anticipata potrà essere fatta con riguardo a ciascuna fattura ricevuta/registrata. A tal fine, rileva il comportamento concludente del contribuente.
Relativamente alle modalità di versamento dell’IVA all’Erario da parte delle PP.AA. e delle società questi soggetti possono versare cumulativamente l’IVA dovuta tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile (senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo appositamente istituito), oppure effettuare:
• versamenti cumulativi giornalieri, in relazione all’insieme delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile giorno per giorno;
• versamenti distinti relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.
In alternativa, le pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi possono far confluire l’imposta dovuta nella liquidazione periodica, avvalendosi della possibilità di annotare le fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti, anche nei registro delle fatture e dei corrispettivi previsti negli articoli 23 e 24 del DPR n. 633/1972.
Per quanto concerne il profilo sanzionatorio la circolare dispone che se la fattura non contiene indicazione di “scissione dei pagamenti” o “split payment” è applicabile la sanzione amministrativa di cui all’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 (da euro 1.000 a euro 8.000).
Inoltre l’omesso o ritardato adempimento del versamento all’Erario (per conto del fornitore) da parte delle PP.AA. e società è sanzionato ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 471/1997 (30% di ogni importo non versato).
Fabrizio Tortelotti