I modelli F24 compensati possono essere presentati esclusivamente tramite l’applicativo Entratel o Fisconline. Dal 2018, per tali compensazioni, l’Agenzia delle entrate potrà determinare la sospensione del pagamento fino all’accertamento dell’esistenza del credito compensato.
Secondo quanto indicato nella Relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2018, la sospensione è necessaria poiché finora i controlli effettuati dall’Agenzia delle entrate sulle compensazioni esposte in F24 sono stati messi in atto solo dopo il perfezionamento dei modelli stessi; le azioni per il recupero degli importi, indebitamente compensati, da parte dell’Agenzia delle entrate in alcuni casi sono risultate infruttuose, proprio perché il comportamento adottato dal contribuente si è rivelato fraudolento.
Il c. 990 della Legge 205/2017 inserisce all’art. 37 del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006, dopo il comma 49-bis, il seguente comma 49-ter: L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. All’attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti criteri e modalità attuative.
Stando a quanto indicato nell’art. 49-ter, si presume che saranno oggetto di sospensione e successivo controllo tutte le deleghe che riportano al loro interno una compensazione, siano esse a debito o con saldo a zero.
Pur non essendo ancora emesso il Provvedimento dell’Agenzia, si presume, dalla Relazione Illustrativa della Legge di bilancio 2018 che possano essere oggetto di verifica:
- i crediti che vengono utilizzati in compensazione per pagare debiti iscritti al ruolo;
- i crediti utilizzati in compensazione che si riferiscono ad anni molto anteriori rispetto all’anno in cui avviene la compensazione;
- i crediti utilizzati in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso.
Si presume sempre, inoltre, che non saranno oggetto di controllo i crediti che sono già oggetto di visto di conformità.
Pertanto, dal 2018, l’Agenzia potrà sospendere per 30 giorni tutte le deleghe contenenti delle compensazioni a rischio per la verifica dell’utilizzo del credito.
Se il credito è correttamente utilizzato o trascorsi i 30 giorni dalla data di presentazione del modello F24, l’Agenzia regolarizza il pagamento e la relativa compensazione alla data della loro effettuazione; in caso di incongruità il versamento e la compensazione non risulteranno effettuati.
Rita Martin – Centro Studi CGN