In una serie di risposte fornite durante l’ultimo Telefisco, l’Agenzia delle Entrate dice no alle cd. dichiarazioni integrative a catena e allo stesso tempo conferma la disponibilità del credito da utilizzare in compensazione esterna, emergente dalla dichiarazione integrativa ultra annuale, solo dopo lo scomputo delle imposte a debito risultanti dalla dichiarazione nella quale quel credito viene riportato. Ecco nel dettaglio le questioni affrontate con i chiarimenti a cura dell’Agenzia delle Entrate.
L’unificazione dei termini di presentazione della dichiarazione integrativa ai fini delle imposte dirette, IVA ed Irap a favore con quella a sfavore è stata introdotta dall’ art. 5 del D.L. n. 193 del 2016 che ha modificato gli articoli di riferimento del DPR n. 322 del 1998 (art. 2, commi 6 bis, 6 ter e 6 quater per l’IVA, 8 e 8 bis per i redditi). Con la riforma entrambe le dichiarazioni (a favore e a sfavore del contribuente) possono essere presentate entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, vale a dire entro il quinto anno successivo a quello di presentazione (art. 43 del Dpr n. 600 del 1973).
Le nuove disposizioni in materia di dichiarazioni integrative prevedono che:
- il credito derivante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo può essere utilizzato in compensazione già a partire dal giorno successivo all’integrazione;
- il credito derivante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre detto termine (cd integrative “ultrannuali”), può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa.
Il chiarimento da parte dell’Agenzia riguarda il limite temporale all’utilizzo in compensazione dei maggiori crediti emergenti dalle dichiarazioni ultrannuali che non può essere superato attraverso l’integrazione in sequenza di tutte le dichiarazioni, a partire da quella in cui è stato commesso l’errore fino all’ultima dichiarazione utile: per esempio il credito emergente nella dichiarazione integrativa Unico/2013 veniva riportato nelle dichiarazioni integrative successive fino a diventare un’eccedenza relativa al periodo precedente e rendere tale credito immediatamente disponibile. Così operando, secondo i tecnici del fisco, le dichiarazioni integrative a catena non costituirebbero un procedimento conforme alle nuove regole in materia di dichiarazioni integrative.
La seconda questione trattata dall’Agenzia delle Entrate riguarda la disponibilità del credito emergente dalla dichiarazione integrativa ultra annuale qualora non sia richiesto a rimborso. Le norme di riferimento prevedono che il credito risultante possa essere usato in compensazione orizzontale in F24 “per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”.
Nell’ultima tornata dichiarativa le istruzioni obbligavano il contribuente che aveva presentato una dichiarazione integrativa ultrannuale nel 2016 (per esempio Unico/2013) a utilizzare il credito emergente per compensare prioritariamente il saldo Irpef/Ires o Irap risultante dalla dichiarazione e, solo successivamente, l’eventuale credito residuo sarebbe divenuto liberamente utilizzabile ai sensi dell’articolo 17, D.lgs. 241/1997.
Vuol dire, in altre termini, che il contribuente che ha presentato nel corso del 2017 una dichiarazione integrativa ultrannuale relativa agli anni di imposta fino al 2015 dovrà:
- simulare la dichiarazione per l’anno 2017;
- riportare il credito derivante dall’integrativa ultrannuale;
- stimare la parte di credito da destinare alla compensazione “interna”;
- destinare la parte residua alla compensazione “esterna”.
Quindi se le imposte a debito in modello Redditi/2018 ammontano a euro 100 e il credito risultante dall’integrativa risulta pari a euro 150, il credito da utilizzare alla compensazione esterna (per esempio IVA periodica, IMU o altro) sarà pari a euro 50.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta fornita durante Telefisco, conferma tale impostazione con la conseguenza che anche per il 2018, prima di procedere all’utilizzo di un credito risultante da una integrativa ultrannuale presentata nel 2017, è necessario considerare l’effetto compensativo interno alla dichiarazione per poi procedere all’utilizzo del credito in compensazione esterna col modello F24.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN