Con la nota n. 26505 del 16 gennaio 2018, il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato per il 2018 le medesime misure del diritto camerale annuale già operative per il 2017. Si ricorda che il contributo è dovuto nelle misure stabilite dal DM 21 aprile 2011, successivamente modificato nel senso di una progressiva riduzione degli importi del tributo. Di seguito si riporta un riepilogo delle modalità di calcolo e di versamento.
Sezione speciale del Registro delle imprese
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle seguenti misure:
- 100,00 euro (unità locale 20,00 euro) per le società semplici non agricole;
- 50,00 euro (unità locale 10,00 euro) per le società semplici agricole;
- 100,00 euro (unità locale 20,00 euro) per le società tra avvocati ex D.Lgs. n. 96/2001;
- 44,00 euro (unità locale 8,80 euro) per le imprese individuali, ossia piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli.
I soggetti iscritti soltanto al REA devono corrispondere ugualmente il diritto annuale nella misura fissa di 15,00 euro.
Sezione ordinaria del Registro delle imprese
Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle seguenti misure:
- 100,00 euro (unità locale 20,00 euro) per le imprese individuali;
- importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2017, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto dalla sede principale con un massimo di 100,00 euro), per tutte le altre imprese.
Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55,00 euro.
Oltre a quanto sopra riportato, nella nota n. 26505 del 16 gennaio 2018, si rammenta che occorre tener conto delle seguenti maggiorazioni eventualmente applicabili in modo variabile dalle singole Camere di Commercio:
- la maggiorazione, fino al 20%, già approvata dal DM 22 maggio 2017;
- la maggiorazione, fino al 50%, che potrà essere disposta dal MISE nel corso del 2018 in base all’art. 1, comma 784 della Legge n. 205/2017.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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