Le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione del 50%) nonché quelle per il risparmio energetico (detrazione del 65%) spettano anche al “familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento” (paragrafo 2.1 della circolare 121/E del 1998).
Ma chi può essere considerato “familiare convivente” o convivente “more uxorio”? Per poter rispondere a tale domanda, ci viene in soccorso l’art. 5, comma 5, del DPR n. 917/86 (TUIR), il quale prevede che sono familiari, ai fini delle imposte sui redditi:
- il coniuge;
- i parenti entro il terzo grado;
- gli affini entro il secondo grado.
Un’importante precisazione è contenuta nella risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016; in tale documento di prassi l’Agenzia estende la nozione di “familiare convivente” al cd. convivente more uxorio a seguito dell’emanazione della Legge n. 76 del 2016 (c.d. Legge Cirinnà) relativa alle “coppie di fatto”.
Tale legge equipara il vincolo giuridico derivante dall’unione matrimoniale a quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che “(…) le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, (…) si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso” (sul punto si segnala la sentenza 5 novembre 2008, n. 26543 della Corte di Cassazione).
Nonostante la Legge n. 76 non abbia disposto tale equiparazione per le convivenze di fatto, avendo comunque attribuito “una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale”, secondo l’Agenzia delle Entrate il convivente more uxorio può, in presenza degli ulteriori requisiti, fruire della detrazione al pari di quanto stabilito per i familiari conviventi.
Con la Circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in virtù del principio della unitarietà del periodo d’imposta, tale novità trova applicazione per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Cosa si intende per convivenza? Il legislatore non ha indicato una specifica definizione di convivenza, informando solamente che è necessario che la convivenza sussista già al momento dell’inizio dei lavori e lo status di familiare convivente potrà essere attestato anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; si precisa, tuttavia, che in sede di eventuale controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione, si ritiene che la convivenza tra proprietario e familiare debba essere certificata dalle risultanze dell’anagrafe comunale.
Affinché il familiare possa beneficiare della detrazione, un altro aspetto importante è la condizione dell’immobile. Non è necessario che l’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione costituisca abitazione principale del proprietario e/o dei familiari conviventi mentre è necessario che i lavori stessi siano eseguiti su uno degli immobili in cui di fatto si esplica la convivenza, convivenza che deve sussistere già al momento della data di inizio lavori (Risoluzione n. 184/E del 2002 e Circolare n. 24/E del 2004). Ciò significa che la casa oggetto di ristrutturazione può essere anche diversa da quella principale; l’importante è che potenzialmente la stessa sia a disposizione del proprietario e del convivente (come una seconda casa non affittata e come tale a disposizione).
Analizziamo in ultima battuta cosa si intende per “possessore e detentore”:
- possessore è colui che si comporta come se fosse proprietario della cosa ovvero come se avesse la titolarità di un diritto reale (ad esempio usufrutto, uso, abitazione ecc.);
- per quanto riguarda la detenzione, ai sensi del secondo comma dell’art. 1140 c.c. “si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”; è quindi colui che esercita il potere sulla cosa, riconoscendo però che il rapporto con essa è limitato dal diritto altrui (esempio tipico è il contratto di locazione, in cui il conduttore risulta detentore dell’immobile).
Marco Beacco – Centro Studi CGN