I recenti provvedimenti legislativi contenuti nella legge di bilancio e nel collegato fiscale hanno rivisto le scadenze relative alla presentazione delle dichiarazioni fiscali. Nel presente articolo vengono riepilogate le scadenze in vista degli adempimenti a consuntivo per l’anno 2017.
È stata definitivamente portata a regime la scadenza al 31 ottobre di ciascun anno del termine per la presentazione telematica della dichiarazioni dei sostituti d’imposta (modelli 770). Il nuovo termine del 31 ottobre si applica ai modelli 770 che devono essere presentati a partire dal 1° gennaio 2018 e riguarderà in prima battuta i modelli 770/2018 per l’anno 2017.
Sono differiti al 31 ottobre anche i termini per l’invio delle certificazioni uniche (CU/2018) riguardanti esclusivamente i redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, in particolare:
- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai contribuenti minimi o ai nuovi contribuenti forfettari;
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
- i redditi esenti.
Risulta differita anche la trasmissione telematica all’Anagrafe tributaria, da parte degli intermediari finanziari, dei dati rilevanti ai fini del c.d. “monitoraggio fiscale esterno”, cioè i trasferimenti da o verso l’estero di importo pari o superiore a 15.000,00 euro eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR.
Devono invece essere trasmesse, entro l’ordinaria scadenza del 7 marzo 2018, le certificazioni uniche 2018 che entrano nella dichiarazione precompilata riguardanti:
- i redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (diritti d’autore e d’inventore);
- gli utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ovvero da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Il restyling dei termini di presentazione riguarda anche i contribuenti che presentano il modello730/2018. Il piano delle scadenze risulta essere il seguente:
- 23 luglio 2018 per i contribuenti che, avvalendosi della dichiarazione precompilata, provvedono direttamente all’invio telematico del modello 730;
- 7 luglio 2018 per i contribuenti che presentano il modello 730 tramite il proprio sostituto d’imposta;
- 23 luglio 2018 per i contribuenti che si avvalgono di un CAF dipendenti o un professionista abilitato a prestare assistenza fiscale (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro).
Solo per il periodo d’imposta 2017 i modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018 dovranno essere trasmessi entro il 31 ottobre 2018, un mese in più rispetto alla scadenza originaria del 30 settembre 2018. Si tratta di un differimento temporaneo resosi necessario per evitare la sovrapposizione con la comunicazione dei dati delle fatture che è stato differito al 30 settembre 2018 rispetto alla precedente scadenza del 16 settembre 2018.
Poiché, secondo quanto previsto dalla stessa legge di bilancio, la comunicazione dei dati delle fatture dovrebbe venire meno dal 2019, per effetto dell’estensione della fatturazione elettronica, i termini di presentazione dei modelli REDDITI e IRAP dovrebbero tornare alla loro scadenza naturale fissata al 30 settembre di ogni anno.
Per effetto del differimento al 31 ottobre del termine di presentazione dei modelli REDDITI e IRAP vengono, altresì, posticipate le scadenze relative agli adempimenti collegati.
Sono quindi differiti al 31 ottobre 2018, ad esempio, anche i termini per:
- la trasmissione telematica delle dichiarazioni correttive nei termini relative al periodo d’imposta 2017;
- la trasmissione telematica delle dichiarazioni integrative relative al periodo d’imposta 2016 (modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017);
- la comunicazione delle opzioni o delle revoche dei regimi di determinazione dell’imposta o dei regimi contabili attraverso la presentazione del quadro VO unitamente al modello REDDITI 2018, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2018 (relativa al 2017);
- la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
La proroga al 31 ottobre 2018 del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi comporta il differimento al 31 gennaio 2019 dei seguenti adempimenti, che devono essere effettuati entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi:
- redazione e sottoscrizione dell’inventario;
- stampa su carta dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici;
- conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN