Trasmissione dei dati delle spese sanitarie: novità e chiarimenti

C’è tempo fino all’8 febbraio per l’invio dei dati da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. Quest’anno, però, c’è un’importante novità in merito a questo adempimento. Vediamo di cosa si tratta.

Gli istituti pubblici di assistenza e beneficienza hanno l’obbligo di comunicare al Sistema Tessera Sanitaria le spese mediche rimaste a carico del contribuente se comprovate dal rilascio del documento fiscale richiesto dall’interessato. Ne deriva che tali informazioni, se non saranno incluse nella dichiarazione 2018, entreranno certamente a far parte delle prossime dichiarazioni predisposte dall’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia delle entrate, oltre ad aver delineato il perimetro degli obblighi dell’Ente istante, con la risoluzione 16 gennaio 2018, n. 7/E, ha ulteriormente precisato che, nel caso in cui non sia possibile distinguere le spese sanitarie, da quelle diverse in modo analitico, per determinare le spese detraibili le Ipab dovranno utilizzare la percentuale forfetaria stabilita dalle delibere regionali.

Per ciò che riguarda l’obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, va ricordato preliminarmente che, al fine di permettere l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il D.lgs. n. n. 175/2014, aveva previsto l’obbligo per le strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, nonché per le strutture autorizzate e non accreditate, di inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati riguardanti le prestazioni sanitarie erogate dall’ente stesso.

Sulla base degli obblighi sopra individuati, pertanto, le strutture operanti nel settore assistenziale e socio-sanitario, come le residenze assistenziali sanitarie, le case di cura e le residenze per anziani, sono tenute a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria le spese riguardanti prestazioni mediche nella misura in cui le stesse sono rimaste a carico del contribuente, attestate da documenti fiscali di spesa rilasciati su richiesta del cliente. Tuttavia, stante la precisazione indicata nel documento di prassi in esame, secondo l’Agenzia delle Entrate, se l’utente ha richiesto il rilascio dei documenti fiscali ovvero se l’ente rende prestazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, commi 18 e 19, del Dpr 633/1972, l’Istituto pubblico di assistenza e beneficienza (Ipab) ha l’obbligo di comunicare i dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria.

La risoluzione n. 7/E del 16 gennaio 2018, analogamente a quanto già previsto dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 7/2017 ribadisce che:

  • “nel caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche e non per quelle relative alla retta di ricovero”;
  • “tale detrazione spetta anche se le spese mediche sono determinate applicando alla retta di ricovero una percentuale forfetaria stabilita da delibere regionali.”

Infine, ricorda ancora che le spese aventi natura non sanitaria, come le spese alberghiere, vanno trasmesse con la tipologia “altre spese” (codice AA) oppure non trasmesse.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN