Il visto di conformità, alla luce anche delle novità intervenute in materia fiscale nel corso del 2017, rappresenta sempre un tema di forte interesse per il professionista. Il visto di conformità, introdotto dal D.lgs. n. 241 del 1997, si declina in visto “leggero” e “visto pesante”. Di seguito caratteristiche e differenze.
Il visto “leggero” rappresenta uno dei livelli di controllo attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’Amministrazione finanziaria sulla corretta applicazione delle norme tributarie, in particolare a professionisti abilitati iscritti negli appositi Albi e ai Centri di assistenza fiscale (CAF).
Con l’apposizione del visto, CAF e professionisti attestano la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze della documentazione e alle norme che disciplinano la deducibilità e detraibilità degli oneri, i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto.
I controlli hanno lo scopo di evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione di imponibili, imposte e ritenute e nel riporto di eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni.
Tale attività di controllo implica, nel caso del professionista, una regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e alla relativa documentazione sia per le imposte sui redditi sia ai fini IVA; nel caso dei CAF, invece, l’attività di controllo ha per oggetto la corrispondenza dei dati esposti nel modello 730 alla documentazione prodotta dal contribuente, in merito alle ritenute subite, gli acconti versati, deduzioni e detrazioni d’imposta di cui il soggetto può beneficiare oltre che eventuali crediti d’imposta o eccedenze di anni precedenti.
L’apposizione del visto di conformità è obbligatoria per:
- la compensazione dei crediti, relativi a IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute di importo superiore a 5.000 euro annui;
- la presentazione delle istanze di rimborsi dei crediti IVA, annuale e trimestrale, di ammontare superiore a 30.000 euro;
- la presentazione delle dichiarazioni modello 730.
Oltre ai responsabili assistenza fiscale dei CAF, ai sensi dell’art. 35, comma 3, D.lgs. n. 241 del 1997, sono soggetti legittimati all’apposizione del visto di conformità:
- gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- gli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (questi soggetti non sono legittimati ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730).
Per apporre il visto, il professionista deve essere in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (Entratel) e aver presentato alla Direzione Regionale territorialmente competente apposita comunicazione per la relativa iscrizione nell’elenco informatizzato, alla quale dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- copia della polizza assicurativa (massimale non inferiore a 3.000.000 di euro);
- dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui all’art.8, comma 1, del D.M. 164 del 31 maggio 1999 e all’insussistenza di provvedimenti di sospensione (e/o cancellazione) dall’albo di appartenenza, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 allegando la fotocopia di un documento d’identità.
All’interno dello stesso visto leggero è possibile distinguere le implicazioni che la sua apposizione comporta nel caso di compensazioni dei crediti o rimborsi IVA da quello apposto sul modelli 730 dai CAF.
Nel primo caso, il titolare di partita IVA ha la convenienza nel compensare orizzontalmente crediti eccedenti i 5.000 euro o ottenere rimborsi IVA di importo superiore a 30.000 euro.
Nel secondo caso il contribuente, avvalendosi per la presentazione del modello 730 di un professionista o di un CAF, soggetti obbligati all’apposizione del visto di conformità, si vede anche sollevato di ogni responsabilità nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Il visto pesante ha per oggetto invece la certificazione tributaria che permette il controllo sostanziale sulla corretta applicazione delle norme tributarie che interessano la determinazione, la quantificazione ed il versamento dell’imposta.
L’ambito soggettivo rispetto a coloro che possono rilasciare il visto di conformità leggero è assai più ristretto. Il “visto pesante” infatti può essere rilasciato dai revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro a condizione che gli stessi:
- abbiano esercitato la professione per almeno cinque anni;
- siano abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- abbiano Inoltrato apposita comunicazione alla Direzione Regionale competente;
- abbiano Stipulato apposita polizza per la responsabilità civile, da inoltrare alla DRE;
- abbiano Predisposto la dichiarazione e tenuto le relative scritture contabili, e rilasciato nei confronti dei medesimi contribuenti anche il visto di conformità e, qualora applicabile, l’asseverazione, ma non devono rivestire l’incarico di responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF.
Trattandosi di un giudizio professionale, il professionista abilitato può rilasciare la relativa certificazione richiesta solo qualora sussista la ragionevole convinzione della corretta osservanza della normativa applicabile. Pertanto la certificazione tributaria, a differenza del visto leggero, ha carattere facoltativo.
Va sottolineato anche che, in caso di una certificazione tributaria infedele, il professionista si troverà esposto a responsabilità rilevanti, sia in termini di sanzioni tributarie che amministrative: aspetto questo che, unitamente al suo carattere discrezionale, ne determina una scarsa diffusione.
Marco Canese – Centro Studi CGN