Grazie all’art. 1130 bis del codice civile, l’assemblea condominiale in qualsiasi momento può nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. Con la riforma portata dalla Legge 11.12.2012 n. 220 molte novità sono state introdotte in materia di contabilità condominiale. Vediamo di cosa si tratta.
Tra queste, per il carattere di novità, spicca la previsione della nomina di un revisore contabile.
“L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificatamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà.”
Ecco che con poche parole, l’assemblea condominiale ha la possibilità di saperne di più sulla contabilità tenuta dall’amministratore.
Si può dire che la revisione contabile condominiale consiste nello svolgimento di attività e riscontri utili ad esprimere un giudizio di attendibilità del rendiconto consuntivo e conseguentemente sull’operato dell’amministratore in tema di contabilità.
Il revisore, attraverso l’esame tecnico dei documenti disponibili e i riscontri che effettuerà presso i condòmini, i fornitori di beni e servizi ed altri, formerà un giudizio.
La nomina del revisore può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno e quindi anche in momenti diversi dall’approvazione del rendiconto consuntivo dell’anno precedente o preventivo per l’anno successivo.
La nomina potrà essere utile sia durante il periodo amministrativo, per avere all’atto dell’assemblea di esame e approvazione del rendiconto consuntivo il parere del revisore su di esso, ma anche in altri casi.
Per esempio, è frequente la nomina di un revisore all’atto della presentazione da parte dell’amministratore di rendiconti da approvare per diversi anni.
Il revisore agirà con carattere di indipendenza formale e sostanziale rispetto alle parti interessate e opererà con l’approccio dubitativo dettato dal principio dello “scetticismo professionale”.
L’attività del revisore seguirà il principio del campionamento, individuando nella maggior parte dei casi, le aree d’interesse e al loro interno, i dati oggetto del campionamento, la numerosità di essi da sottoporre ad esame e gli importi “trascurabili”.
I criteri di esecuzione dell’attività di revisione dovranno essere illustrati sia nel preventivo che nella relazione finale, in modo che i condòmini sappiano su quali basi il revisore ha fondato il suo giudizio.
Può succedere che esaminando le informazioni fornite nel preventivo, i condòmini decidano di chiedere al revisore che esamini tutta la documentazione e non una parte di essa (cosa che avviene col campionamento); in questo caso il compenso sarà adeguato al maggior lavoro che ne consegue.
Inoltre, il revisore si doterà di apposite check list operative che lo aiuteranno a esaminare compiutamente tutte le voci prevedibili.
I tempi di esecuzione previsti potrebbero subire variazioni significative a causa per es. di ricostruzioni contabili inattese oppure per il ritardo di risposte attese da fornitori; in questi casi, il protarsi delle operazioni va tempestivamente comunicato all’amministratore pro-tempore e poi adeguatamente motivato nella relazione finale.
Rispetto a ogni motivo e richiesta che hanno originato l’incarico di revisione, il motivato giudizio finale potrà essere:
- positivo
- positivo con rilievi
- negativo
- impossibile da esprimere.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo