Quali sono gli oneri previdenziali e assistenziali che possono essere dedotti dal reddito? Quali sono i soggetti a cui compete la detrazione? Come compilare il modello 730 e il modello Redditi 2018?
I contributi previdenziali ed assistenziali rientrano tra gli oneri deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF.
Si tratta, pertanto, di spese che vengono sostenute durante l’anno e che permettono di avere un risparmio di imposta sia nel caso di soggetti che dovranno compilare il modello 730 sia per coloro che compileranno il modello Redditi. Nello specifico, per il modello 730 si tratta della compilazione del quadro E (rigo E21) mentre nel caso del modello Redditi si tratterà del quadro RP (rigo RP21).
Va specificato che, nel caso di contribuenti che aderiscono al c.d. ‘Regime dei Minimi’ tale importo va riportato all’interno del riquadro LM al fine della deduzione dal reddito complessivo.
L’articolo 10 del TIUR disciplina gli oneri deducibili ai fini IRPEF ed identifica, per quanto riguarda i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori o versati facoltativamente, due maxi aree, ovvero:
- quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge, cioè quelli il cui omesso versamento comporta l’applicazione di sanzioni da parte dell’ente pensionistico di appartenenza;
- quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, in particolare per riscatti, prosecuzione volontaria del versamento dei contributi, ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
È opportuno, inoltre, specificare che i soggetti a cui compete la deduzione sono coloro che sostengono la spesa anche nel caso in cui la spesa venga effettuata per familiari a carico. Inoltre, ciò che si evince dall’elenco appena letto è che saranno deducibili sia gli oneri imposti dalla legge sia quelli che vengono sostenuti volontariamente.
In merito alla deducibilità dei contributi versati, l’art.8 comma 5 del D.Lgs n.252 del 5 dicembre 2005 stabilisce che sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico per la quota da questi ultimi non dedotta, fermo restando il limite massimo di deducibilità previsto, pari a 5.164,57 euro. Ne consegue che la parte di contributi che non può essere dedotta dal soggetto a carico, potrà essere portata in deduzione dal contribuente (cui quel soggetto risulta a carico).
Andiamo adesso a vedere, nello specifico, quali sono gli oneri previdenziali ed assistenziali che possono essere dedotti dal reddito:
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge, cioè i contributi dovuti alla propria cassa di previdenza quali, ad esempio, i contributi versati all’INPS da artigiani e commercianti, i contributi versati all’ENASARCO dagli agenti e rappresentanti, i contributi versati alle rispettive Casse di previdenza dai professionisti, e quelli versati per il riscatto di laurea;
- i contributi per pensioni integrative, cioè destinati a forme di previdenza complementare (sono contributi versati ad un fondo pensione che integrerà la pensione ordinaria), nel limite di 5.164,47 euro;
- le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità (in caso di degenza presso un istituto, è deducibile la quota di spese, solitamente certificata dall’istituto stesso, relativa alle spese mediche e paramediche);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati per voi e per badanti, colf, donne di servizio, baby sitter e assimilate limitatamente alla parte effettivamente rimasta a vostro carico.
Nel caso di contribuenti che ricorrono al modello Redditi, va specificato che andrà fatto riferimento ai dati che verranno loro forniti dall’ente previdenziale a cui appartengono, mentre, nel caso dei contribuenti che ricorrono al modello 730, la procedura sarà molto più immediata grazie alla possibilità di attingere ai dati che l’Agenzia delle entrate utilizza per la creazione dei modelli precompilati.
Infine, non è previsto un limite massimo di deduzione. La deduzione compete esclusivamente per il periodo di imposta nel quale l’onere stesso, in tutto o in parte, viene sostenuto. Pertanto sono ammessi al beneficio fiscale soltanto gli oneri effettivamente pagati nel periodo di imposta per il quale viene chiesta la deduzione.
Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN