Quali sono i criteri adottati dall’Agenzia delle Entrate per sottoporre a controlli preventivi i modelli 730? Con quali modalità i contribuenti ne verranno a conoscenza?
Le risposte sono contenute nella circolare 4/E del 12 marzo 2018, nella quale l’Agenzia delle Entrate chiarisce le rilevanti novità in materia di assistenza fiscale ai modelli 730, che negli ultimi anni ha visto l’introduzione delle seguenti fattispecie:
- dichiarazione 730 senza sostituto d’imposta;
- dichiarazione precompilata;
- controlli preventivi sui rimborsi da 730 (art. 5 comma 3-bis del DLgs. 175/2014).
Si tratta di un intervento organico che analizza il flusso telematico relativo ai dati contabili dei modelli 730 per le operazioni di conguaglio derivanti da assistenza fiscale.
La circolare dell’Agenzia ripercorre i tratti salienti del sistema del flusso telematico che si basa sulla comunicazione del sostituto d’imposta all’Agenzia delle Entrate dell’indirizzo telematico presso cui ricevere il modello 730-4 (risultato contabile delle dichiarazioni 730).
In pratica i passaggi operativi prevedono che:
- i Centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti abilitati prestano assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730;
- nell’ambito delle attività di assistenza fiscale i Caf/professionisti e i sostituti d’imposta trasmettono all’Agenzia delle Entrate in via telematica, unitamente alle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti (modello 730), il risultato finale delle dichiarazioni stesse (modello 730-4);
- l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei sostituti d’imposta i dati relativi alle dichiarazioni presentate via web e quelli comunicati dai sostituti stessi, dai Caf e dai professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale;
- i sostituti d’imposta, a seguito della ricezione dei risultati contabili da parte dell’Agenzia delle Entrate, effettuano i conguagli sulle retribuzioni.
Con particolare riguardo ai controlli preventivi (art. 5 comma 3-bis del DLgs. 175/2014) è il caso di richiamare il provvedimento n. 108815 del 9/6/2017 dell’Agenzia delle Entrate che ha disciplinato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi (l’art. 1 comma 949 lettera f) della L. 208/2015) dei modelli 730.
Tali controlli preventivi possono essere effettuati quando:
- il modello 730 chiude con un rimborso superiore a 4.000 euro;
- sussistono elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri che sono stati determinati appunto con il provvedimento in commento.
Per intercettare anomalie e incoerenze il provvedimento individua i seguenti criteri:
- scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
- presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
- presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
Sul punto di nostro interesse, il documento di prassi dell’Agenzia specifica che le dichiarazioni 730/2018 presentate tramite CAF/professionisti abilitati o sostituti d’imposta e assoggettate ai controlli preventivi verranno rese note mediante una ricevuta di riepilogo dei modelli 730-4 che verrà inoltrata al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Saranno poi questi ultimi a informare direttamente i contribuenti della procedura di controllo in corso.
Per le dichiarazioni 730 precompilate presentate direttamente via web (vedi portale precompilata), incluse le dichiarazioni 730 in cui sia indicato l’INPS come sostituto d’imposta, sottoposte a controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente mediante un avviso nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail necessariamente indicato dal contribuente stesso in fase di presentazione diretta della dichiarazione.
Il modello 730 che si incaglia nei controlli preventivi disposti dall’Agenzia, secondo quanto stabilito dalla normativa osserverà la seguente disciplina:
- il rimborso non sarà erogato direttamente dal datore di lavoro;
- l’Agenzia controllerà la documentazione giustificativa entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione;
- il rimborso sarà liquidato dalla stessa Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine per la trasmissione della dichiarazione.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN