La legge di bilancio 2018 ha prorogato ancora una volta il bonus per l’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici. La principale novità è data dal fatto che per i beni acquistati nel 2018, il contribuente potrà beneficiare dell’agevolazione solo se ha anche effettuato a partire dal 1° gennaio 2017 un intervento di ristrutturazione edilizia.
Le principali trappole da evitare
Chi beneficia dell’agevolazione in esame deve evitare alcune trappole che possono mettere a repentaglio la spettanza della detrazione. Analizziamo le principali.
Il fattore tempo
La legge di bilancio 2018 ha subordinato la spettanza del bonus mobili alla circostanza che il contribuente abbia anche dato inizio a lavori relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire dal 1° gennaio 2017. Si ricorda che gli acquisti dei mobili e dei grandi elettrodomestici effettuati nel corso 2017 permettono al contribuente di accedere alla detrazione soltanto se l’intervento per il recupero del patrimonio edilizio è iniziato dal 1° gennaio 2016.
L’ecobonus non dà diritto al bonus mobili
L’agevolazione introdotta dal D.L. n. 63/2013, cosiddetto bonus mobili ed elettrodomestici, è strettamente correlato a quello per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. In altre parole, va ricordato che gli interventi riguardanti le opere per il risparmio energetico non comportano il diritto a usufruire del bonus mobili.
Un diverso trattamento deve essere riservato a chi effettua l’acquisto delle caldaie. Infatti, la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di “manutenzione straordinaria” anche se, ricorda l’Agenzia delle entrate, è comunque necessario che per tale acquisto si possa dimostrare che vi sia stato un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente.
Attenzione anche al box auto
Il diritto a beneficiare del bonus mobili è altresì precluso a chi acquista o costruisce il box auto pertinenziale. L’Agenzia delle entrate, infatti, ha più volte ricordato che «Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all’abitazione principale».
I documenti da conservare ed esibire
A differenza delle opere per il recupero del patrimonio edilizio, il beneficio del bonus mobili non è subordinato all’uso del cosiddetto bonifico parlante. Tuttavia, va ricordato che il pagamento deve comunque avvenire attraverso strumenti tracciabili. A tal fine, ad esempio, il pagamento può essere effettuato con carta di credito o debito. È opportuno, inoltre, che lo scontrino riporti il codice fiscale dell’acquirente ma, qualora non fosse così, va ricordato che l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 ha precisato che «Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora)».
Il bonus non si trasmette agli eredi
A differenza dell’agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio, cui il bonus mobili è direttamente collegato, l’agevolazione relativa al bonus mobili e grandi elettrodomestici non può essere oggetto di trasferimento. Ne deriva che nel caso di decesso del contribuente oppure nel caso di passaggio di proprietà dell’immobile, non può applicarsi la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR e, quindi, la detrazione in esame non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce agli eredi e/o acquirenti dell’immobile per i rimanenti periodi di imposta.
In sostanza, in caso di decesso del contribuente (e/o passaggio di proprietà dell’immobile) che sta usufruendo della rateizzazione decennale della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, il bonus non utilizzato in tutto o in parte non si trasferisce agli eredi/cessionari per i rimanenti periodi di imposta (e/o agli acquirenti in caso di trasferimento dell’immobile).
L’avvio dei lavori
Un’ultima trappola da evitare è quella legata alla data di inizio dei lavori. L’Amministrazione finanziaria, a tal proposito, ha precisato che il contribuente può beneficiare del bonus mobili soltanto se la data dell’inizio dei lavori per il recupero del patrimonio edilizio sia antecedente a quella in cui si acquistano i beni. La data di inizio dei lavori può essere dimostrata mediante le abilitazioni amministrative o attraverso la comunicazione preventiva effettuata all’Asl, qualora sia obbligatoria. Al contrario, per tutti gli interventi che non necessitano di abilitazione amministrativa, si ricorda che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prevede in sostituzione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Da ultimo, si ricorda che ai fini dell’agevolazione in esame, non occorre che le spese per il recupero del patrimonio edilizio siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN