Spesometro: tutte le novità tra semplificazioni e nuove scadenze

È fissata per il prossimo 6 aprile la scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel corso del secondo semestre 2017. A tale scadenza si è giunti in seguito all’emanazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del Provvedimento del 5 febbraio scorso, con il quale sono stati pubblicati gli adeguamenti delle specifiche tecniche e dei controlli dei file da trasmettere, necessari per recepire le novità introdotte dal DL 148/2017.

Poiché ai sensi della L.212/2000 (Statuto del Contribuente) i termini per gli adempimenti disciplinati dal provvedimento sono fissati al sessantesimo giorno dalla data di adozione dello stesso, la scadenza prevista per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017, inizialmente fissata per il 28 febbraio, è stata prorogata, appunto, al 6 aprile 2018.

E non solo, entro lo stesso termine sarà possibile correggere gli errori commessi negli invii relativi al primo semestre 2017, senza applicazione di sanzioni.

Sempre in tema di scadenze, con la Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017 articolo 1 comma 932) è stato stabilito, che “al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 è fissato al 30 settembre”.

Pertanto le scadenze di invio dello spesometro, per l’anno 2018 saranno le seguenti:

scadenze-spesometro

Ma vediamo ora le principali novità introdotte dall’art. 1-ter del DL 148 del 16/10/2017:

  • è data facoltà ai contribuenti di trasmettere i dati con cadenza semestrale anziché trimestrale (inizialmente era previsto solo per l’anno 2017 l’invio semestrale, per l’anno 2018 e seguenti l’invio trimestrale);
  • è data facoltà ai contribuenti di trasmettere i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (clienti e fornitori) limitatamente alla Partita Iva o al Codice Fiscale (per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni), rendendo facoltativi i dati anagrafici quali Denominazione, Cognome e Nome, Sede, Stabile Organizzazione, Rappresentante Fiscale;
  • viene introdotta la possibilità di trasmettere cumulativamente i dati dei Documenti riepilogativi, sia di acquisto che di vendita, mediante l’introduzione di un nuovo “tipo documento” identificato con il codice TD12 Documento riepilogativo (art. 6, DPR 695/1996); precedentemente dovevano obbligatoriamente essere trasmessi i dati delle singole fatture attive e/o passive, indipendentemente dalla modalità di registrazione;
  • le Amministrazioni Pubbliche e le Amministrazioni Autonome vengono esonerate anche dall’invio delle fatture emesse nei confronti dei consumatori privati.

Viene inoltre confermata mediante FAQ pubblicata nel servizio Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, anche per il 2018, la possibilità di indicare nei campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” rispettivamente “00” e “99999999999” (sequenza di undici 9) per le bollette doganali, in luogo del codice identificativo del Paese Estero e degli identificativi fiscali del fornitore extracomunitario.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre messo a disposizione:

  • un pacchetto software per il controllo della comunicazione dei dati delle fatture;
  • un pacchetto software per la compilazione della comunicazione dei dati delle fatture.

Ha inoltre provveduto ad aggiornare la piattaforma digitale Desktop Telematico con le funzionalità di controllo anche della comunicazione dei dati delle fatture.

Ricordiamo, infine, che con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 e come stabilito nella Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017 articolo 1 comma 916) l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute risulta abolito a partire dalla medesima data e resteranno unicamente da comunicare le operazioni (attive e passive) da e verso l’estero.

Paola Cogo – Centro Studi CGN