Dal 1° luglio 2018, per poter beneficiare della detrazione IVA relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti, dovranno essere utilizzati specifici mezzi di pagamento. Ecco quali.
L’acquisto di carburanti e lubrificanti dovrà necessariamente essere effettuato con mezzi di pagamento tracciabili (assegni, bonifico bancario o postale, carte di credito, carte prepagate, bancomat) se il contribuente intende beneficiare della detrazione dell’IVA o della deducibilità del costo. Sono ammessi altresì strumenti di pagamento elettronico, come ad esempio le app che consentono l’addebito in conto corrente.
È questa la sintesi del provvedimento n. 73203-2018, recante “Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” che l’Agenzia delle entrate ha diffuso il 4 aprile 2018. Il provvedimento dell’Agenzia quindi individua, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, tutti gli ulteriori mezzi di pagamento indispensabili per consentire la detraibilità IVA e la deducibilità della spesa per l’acquisto di carburanti e lubrificanti, da parte dell’operatore IVA a partire dal prossimo 1° luglio.
Il comunicato stampa che ha accompagnato il provvedimento ha messo in evidenza che “dopo un ampio confronto con le associazioni di categoria, il provvedimento attua le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 che prevedono una serie di limitazioni alla detraibilità dell’IVA e alla deducibilità delle spese relative all’acquisto di carburanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore”.
Carte carburanti e buoni benzina
Nel provvedimento sopra menzionato l’Agenzia precisa inoltre che “per l’acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette «carte carburanti», cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori IVA dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di «netting» che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione”.
Ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo, restano valide anche le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono ai soggetti IVA di acquistare esclusivamente carburanti e lubrificanti. L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità previste dal provvedimento stesso.
Tuttavia, va ricordato che le modalità sopra previste sono comunque valide se i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, sono regolati con gli strumenti di pagamento tracciabili.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN