È stato pubblicato il Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate che specifica le regole attuative per poter usufruire della detrazione del 19% dell’IRPEF per i ragazzi affetti da disturbo specifico dell’apprendimento (DSA). Ecco un riepilogo delle regole da seguire.
Innanzitutto è bene precisare che l’agevolazione fiscale spetta per le spese sostenute:
- a partire dal 1° gennaio 2018
- dai soggetti sia minori che maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)
- fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado
- per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
È il caso di sottolineare che la norma non stabilisce un limite di età anagrafica per i soggetti affetti da DSA, ma subordina l’agevolazione alla circostanza per cui la scuola secondaria di secondo grado (c.d. “scuole superiori”) non sia ancora conclusa.
I requisiti necessari per il riconoscimento della detrazione sono i seguenti:
- il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa sia sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA;
- la detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato risulti dalla certificazione di cui al comma precedente ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico;
- ai fini della detrazione, le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato;
- è prevista la possibilità di detrarre le spese anche qualora siano state sostenute nell’interesse di familiari a carico.
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 6 aprile 2018, Prot. n. 75067, ha definito le modalità attuative per usufruire dello sconto fiscale previsto per i ragazzi con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) che acquistano strumenti didattici o sussidi tecnici e informatici utili a facilitare gli studi.
Di particolare interesse è la definizione di strumenti compensativi e di sussidi tecnici ed informatici per i quali spetta la detrazione, che devono rappresentare strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.
Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:
- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali.
Il provvedimento si conclude specificando che sono considerati sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN