Quest’anno quali sono gli enti iscritti all’elenco del 5 per mille? Entro quando verranno pubblicati gli elenchi aggiornati? Quali sono le date da ricordare?
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito internet l’elenco permanente 2018 del 5 per mille distinto per tipologia di enti (volontariato, ricerca scientifica e Università, ricerca sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche). Tale elenco comprende sia gli enti iscritti nel 2017 sia quelli presenti nell’elenco permanente comprensivo degli iscritti nel 2016.
Gli enti già iscritti non devono presentare quest’anno una nuova domanda di iscrizione e inviare la relativa dichiarazione sostitutiva, considerato che dallo scorso anno è stato cancellato l’onere di ripresentare annualmente la domanda per gli enti già iscritti. L’obbligo di cui sopra, tuttavia, rimane qualora il rappresentante legale che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva inviata per il 2016 o per il 2017 sia nel frattempo cambiato.
Si ricorda di verificare la presenza di errori nell’elenco permanente pubblicato sul sito dell’Agenzia, poiché le richieste di variazione potranno essere inviate all’Erario entro il 21 maggio prossimo.
Nessuna novità, invece, per gli enti che, per la prima volta, fanno richiesta di iscrizione nell’elenco 5 per mille che continuano ad applicare le regole ordinariamente previste dal DPCM 23 aprile 2010.
Si ricorda che gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono iscriversi nell’elenco permanente inviando l’istanza telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 7 maggio 2018 e la dichiarazione sostitutiva entro il 2 luglio (la scadenza del 30 giugno infatti cade di sabato) alla competente Direzione regionale dell’Agenzia dagli enti del volontariato e all’ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la rispettiva sede legale dalle associazioni sportive dilettantistiche.
Da ultimo va ricordato che gli enti sopra menzionati possono presentare le domande di iscrizione o trasmettere eventuali integrazioni documentali entro il 1° ottobre 2018, versando con il modello F24 un importo di 250 euro qualora si trovino nella condizione di non aver assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza ordinariamente previsti, gli adempimenti richiesti.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN