La notifica dell’avviso di accertamento consegnato nelle mani di chiunque dichiari di esserne titolato è valida. Detto in altri termini, la notifica dell’atto impositivo può essere effettuata anche nei confronti di una persona diversa dal contribuente. Vediamo, però, quali sono le condizioni affinché la notifica sia ritenuta valida.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 7638 del 28 marzo 2018, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha ritenuto valida la notifica dell’atto di accertamento consegnato non al destinatario dell’atto o a un suo convivente ma a una vicina di casa, in particolare alla dipendente di uno studio commerciale del piano di sopra. I giudici della Suprema corte, infatti, hanno spiegato che, “in assenza del destinatario dell’atto impositivo, la copia può essere notificata a persona di famiglia o addetta alla casa o all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o palesemente incapace”.
Secondo la Corte di cassazione, quindi, ai fini della validità della notifica è sufficiente che la presenza del soggetto ricevente non abbia carattere occasionale o temporanea; sempre secondo i giudici della Suprema corte, d’altronde, la non occasionalità può essere desunta dall’accettazione senza riserve dell’atto e dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, e l’onere di provare l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario è a carico del destinatario dell’atto se intende contestarne la notifica. Sempre secondo quanto previsto nell’ordinanza sopra menzionata, per tale modalità di notifica, non è necessario l’ulteriore adempimento previsto al quarto comma dello stesso art. 139 dell’avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell’avvenuta notificazione qualora l’atto sia stato consegnato al portiere o al vicino di casa. In altri termini, secondo la Cassazione, rileva la circostanza che trattasi di “rapporti sostanziali, anche di natura provvisoria o precaria, tra consegnatario e destinatario dell’atto, che facciano ragionevolmente presumere che il secondo soggetto venga reso edotto dal primo dell’eseguita notificazione, e tanto basta”.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN