Alternativamente ai regini ordinari di determinazione del reddito, gli Enti non commerciali Terzo Settore possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa. Analizziamo di seguito tale regime agevolativo.
Il regime forfetario cui possono aderire gli Enti non commerciali Terzo Settore è regolamentato dall’art. 80 del Codice del Terzo Settore e consiste nell’applicare ai ricavi conseguiti in riferimento alle attività di interesse generale e diverse (artt. 5 e 6 del CTS) i seguenti coefficienti di redditività:
- prestazioni di servizi:
- 7% per ricavi fino a 130.000 euro
- 10% per ricavi da 130.001 a 300.000 euro
- 17% per ricavi oltre 300.000 euro
- altre attività:
- 5% per ricavi fino a 130.000 euro
- 7% per ricavi da 130.001 a 300.000 euro
- 14 per ricavi oltre 300.000 euro.
Dopo l’applicazione dei coefficienti sopra indicati, vanno aggiunti i seguenti componenti positivi di reddito:
- plusvalenze
- sopravvenienze attive
- dividendi
- interessi
- proventi immobiliari.
Vanno poi detratte le eventuali perdite riportate a nuovo e originatesi nei precedenti periodi di imposta, al di fuori del regime agevolato, secondo le regole ordinarie previste dal Tuir.
Possono cioè essere riportare a nuovo e scomputate per intero dal reddito del periodo d’imposta entro 5 anni, senza limite quantitativo (Circolare 53/E/2011); può verificarsi quindi che le perdite pregresse azzerino per intero il reddito determinato dall’ Enti non commerciali Terzo Settore secondo il criterio forfetario di cui sopra.
Esercizio di entrambe le attività
Gli enti che esercitano contemporaneamente entrambe le tipologie di attività (prestazione di servizi e altre attività) applicano i coefficienti riferiti all’attività prevalente, se i ricavi sono annotati separatamente; in assenza di distinzione contabile si considera sempre prevalente l’attività di prestazione di servizi.
L’opzione al regime è comunicata in dichiarazione ed è vincolante per un triennio.
Da ultimo si ricorda che agli Enti non commerciali Terzo Settore che adottano il regime forfetario non sono applicati gli indici sistematici di affidabilità che andranno a sostituire gli studi di settore.
Rita Martin – Centro Studi CGN