Uno dei termini meno conosciuti del linguaggio contrattuale di una polizza professionale sicuramente è quello di garanzia postuma o cosiddetta ultrattività. Ecco tutti i chiarimenti.
La postuma di una polizza professionale è definibile come il maggior periodo di garanzia riconosciuto al soggetto assicurato dalla compagnia assicurativa a copertura di richieste di risarcimento danno pervenute posteriormente alla scadenza della polizza.
La postuma rappresenta la condizione indispensabile affinché l’assicurazione faccia fronte ad un sinistro notificato al cliente posteriormente alla scadenza della sua polizza: solo nel caso in cui l’assicurazione includa la postuma alla scadenza della polizza stessa, infatti, la compagnia liquiderà le richieste di risarcimento causate da un errore professionale avvenuto durante il periodo di validità della polizza stessa; in caso contrario non vi sarà alcuna copertura per il professionista assicurato.
La previsione di tale garanzia appare pertanto fondamentale per garantire un’ideale copertura assicurativa, in particolare nei casi di cessazione dell’attività professionale dell’assicurato per qualsiasi motivo o di suo decesso durante il periodo di validità del contratto assicurativo.
Di recente, con l’entrata in vigore della c.d. “legge annuale per la concorrenza” L. 124/2017, importanti novità sono state introdotte in materia di polizze professionali, in particolare in riferimento alla copertura assicurativa.
Per quanto riguarda la polizza professionale, la legge prevede la necessità che l’assicurazione contenga un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi, e relativi a fatti illeciti verificatisi nel periodo di operatività della copertura assicurativa.
Tale previsione di ultrattività si applica anche alle polizze già in corso di validità al 29 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge, attraverso la possibilità di rinegoziazione del contratto in essere.
È utile precisare che le polizze professionali non devono necessariamente contenere il periodo di ultrattività decennale, ma è necessario che il contratto assicurativo preveda la possibilità della copertura accessoria da parte del soggetto assicurato mediante pagamento di apposito premio.
Marco Canese – Centro studi CGN