C’è tempo fino al 15 maggio per aderire alla nuova definizione agevolata prevista dal D.L. 148/2017. Si ricorda che attraverso questo sistema, i contribuenti potranno corrispondere la sola imposta residua eventualmente dovuta, senza cioè versare le sanzioni e gli interessi di mora. Unica eccezione: le multe stradali, per le quali si verserà la sola sanzione senza pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Chi può accedere alla nuova rottamazione
Possono accedere alla definizione agevolata i contribuenti i cui debiti sono stati affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.
Si ricorda, però, che non possono aderire alla presente definizione i contribuenti che non hanno provveduto al pagamento delle somme risultanti dalla (precedente) domanda di adesione presentata ai sensi del D.L. n. 193/2016 entro le scadenze previste.
Al contrario, possono accedere alla “nuova” rottamazione i contribuenti non ammessi alla precedente definizione agevolata perché non in regola con i pagamenti delle rate scadute al 31 dicembre 2016, dovute a seguito di un piano di rateazione al 24 ottobre 2016.
Modalità di presentazione della domanda di adesione
I contribuenti possono accedere alla definizione agevolata inviando il modulo DA 2000/17:
- attraverso il servizio online “Fai D.A. te”, cioè il servizio presente nell’area pubblica e nell’area riservata che si trova sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- utilizzando la propria PEC (qualora ovviamente si possieda una casella di posta elettronica certificata) trasmettendo il modulo agli indirizzi PEC di Agenzia entrate-Riscossione riportati sul modulo stesso ovvero sul relativo portale web;
- delegando un intermediario abilitato;
- presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.
I principali canali utilizzati per informare i contribuenti
Ai contribuenti che intendono aderire alla definizione agevolata va innanzitutto consigliato di utilizzare l’apposito prospetto informativo per chiedere i carichi “definibili” e quelli “non definibili” sulla base delle informazioni comunicate dagli enti creditori all’Amministrazione finanziaria. La richiesta può essere effettuata sia nell’area libera del portale messo a disposizione dei contribuenti sia nell’area riservata. A tal fine, è bene ricordare che i contribuenti dovrebbero aver ricevuto per posta ordinaria la comunicazione da parte di Agenzia entrate-Riscossione in cui sono riepilogati i carichi affidati entro il 30 settembre 2017 dagli enti creditori per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella.
Inoltre, sotto il profilo strettamente informativo, va anche ricordato che Agenzia entrate-Riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti:
- una pagina del proprio sito internet dedicata alla definizione agevolata dove è anche possibile consultare la guida alla compilazione del modulo di domanda di adesione e le risposte alle domande più frequenti (faq);
- il numero unico 06.0101 per ricevere assistenza in materia di definizione agevolata. L’assistenza è fornita tutti i giorni 24 ore su 24 in modo automatizzato oppure soltanto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, con un operatore;
- il canale YouTube di Agenzia delle entrate-Riscossione dove è possibile consultare il tutorial dedicato alla definizione agevolata.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN